Automobilista in retromarcia colpisce il pedone che perde la vita (Cass. pen., sez IV, dep. 11 maggio 2023, n. 19944).

Confermata la condanna per omicidio colposo in danno dell’automobilista che in retromarcia ha investito il pedone uccidendolo.

L’automobilista impugna la decisione della Corte di Appello di Bologna, che confermava la decisione di primo grado inerente il riconoscimento di colpevolezza per il reato  di omicidio colposo ai danni di una anziana donna che attraversava la sede stradale, passando dietro il veicolo che era impegnato in manovra di retromarcia, provocandone la caduta in terra da cui derivavano lesioni personali che conducevano alla morte.

Al conducente del veicolo veniva contestata la colpa generica e la violazione dell’art. 191, comma 3, C.d.S. per avere agito con imprudenza e negligenza, omettendo di verificare eventuali ostacoli alla manovra di retromarcia, e di non avere adottato le cautele necessarie atte a prevenire la suddetta interferenza.

La Corte di Appello, inoltre, escludeva circostanze di interruzione del rapporto di causalità per la supposta abnormità della condotta del pedone.  In particolare, assumeva che l’attraversamento della donna non era stato improvviso ma che, al contrario, anche in ragione dell’età della persona offesa, la conducente avrebbe avuto sufficiente tempo per evitare la collisione. Sul punto i Giudici di secondo grado riconoscevano la incongruenza del ragionamento del Consulente, che ipotizzava che “l’urto si sarebbe comunque verificato anche a fronte di una condotta di guida più consona e di una velocità di marcia inferiore, in ragione degli esigui spazi-tempi di avvistamento, rilevando che il pedone era rimasto nel campo visivo del conducente per alcuni secondi e che questo avrebbe avuto la possibilità di arrestare la marcia del veicolo con ampio anticipo.”

Avverso la suddetta sentenza l’automobilista ricorre in Cassazione.

Gli Ermellini ritengono le censure infondate ed evidenziano il corretto  ragionamento logico giuridico dei Giudici di appello secondo cui “la manovra di retromarcia determina una situazione di speciale pericolosità e la ricorrente aveva omesso di eseguirla con massima attenzione e cautela, tenuto conto del fatto che la visuale le era in parte ostruita dalla presenza di altri veicoli, ma che l’avvicinamento del pedone si era realizzato con una andatura lenta che avrebbe consentito al conducente, qualora avesse mantenuto un costante monitoraggio della sede stradale alle sue spalle, ovvero se si fosse fatta coadiuvare nella suddetta manovra, di evitare il contatto con il pedone”.

Con la decisione qui oggetto di commento, viene data continuità al principio di esclusione della responsabilità del conducente in tema di omicidio colposo: per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo.

La Corte di appello ha correttamente rappresentato l’insussistenza dei presupposti per riconoscere la repentinità e la assoluta imprevedibilità della condotta del pedone, che  pur muovendosi al di fuori di un attraversamento pedonale, attraversava un tratto stradale ampio, posto al centro dell’area cittadina in pieno giorno, e che la ricorrenza di zone di ombra lungo la direttrice dell’incrocio avrebbe, vieppiù, imposto un monitoraggio ancora più attento e accurato della sede stradale da parte del conducente.

La circostanza che il decesso della donna sia derivato dalla caduta a terra piuttosto che dall’urto diretto con la parte posteriore del veicolo, non interferisce sul decorso causale, tenuto conto che l’urto si verificava effettivamente, anche se non particolarmente violento ma, in ogni caso idoneo a determinare la perdita di equilibrio del pedone e la conseguente caduta in terra.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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