Patologia tumorale a carico del tratto intestinale (Tribunale Napoli, sentenza n. 33/2023 pubbl. 02.01.2023).

Patologia tumorale a carico del tratto intestinale dimenticanza di corpo estraneo nell’addome.

Il paziente cita a giudizio la struttura sanitaria e il Medico deducendone l’errato trattamento sanitario a seguito di patologia neoplastica a carico del tratto intestinale (diagnosi di K colon).

Nel 2008 all’attore veniva diagnosticata la patologia neoplastica suddetta cui seguiva intervento di epatectomia sinistra. Nel febbraio 2015, a seguito di insorgenza di ernia addominale, veniva ricoverato nuovamente e sottoposto a intervento di asportazione di neoformazione ascessualizzata della parete addominale. Nell’ottobre dello stesso anno, a causa di dolorose coliche addominali, veniva riscontrata la presenza di una formazione contenente materiale metallico da riferire a “corpo estraneo chirurgico in sede epigastrica sinistra”.

Pertanto, nel successivo mese di novembre, seguiva ulteriore intervento chirurgico per la rimozione del corpo estraneo (garza chirurgica). Ergo, il paziente deduce la responsabilità della Struttura e del Medico per imprudenza, negligenza e imperizia.

La CTU Medico-legale disposta dal Giudice evidenzia “Tutti gli elementi a nostra disposizione sono convergenti sul fatto che la dimenticanza della garza debba ricondursi all’intervento chirurgico effettuato il 27/2/2015, per la rimozione di un ascesso endoaddominale. Infatti, è solo dopo questo intervento che tutti gli esami strumentali effettuati evidenziano chiaramente il reperto di una formazione contenente materiale metallico nell’addome, riferibile alla presenza di un corpo estraneo, che invece risulta del tutto assente agli esami strumentali, dello stesso tipo, effettuati prima del febbraio 2015;. È ampiamente noto che le garze chirurgiche sono dotate, al loro interno, di un sottile filo metallico, proprio allo scopo di renderle visibili agli esami strumentali, in modo che si possa confermare o smentire l’eventuale sospetto della ritenzione della garza dopo un intervento. E pertanto chiaro che qualora la garza fosse stata dimenticata durante uno degli interventi chirurgico precedenti a quello appena citato, non sarebbe certamente sfuggita all’attenzione dei sanitari che effettuarono i numerosi esami strumentali cui la paziente si sottoponeva periodicamente dal 2008, per il follow-up del tumore al colon.”.

Oltre a ciò, il collegio dei Consulenti ha evidenziato che nella cartella clinica del paziente è del tutto carente l’esecuzione del conteggio garze/strumenti/tamponi, così come risulta carente una descrizione dell’intervento, neppure in termini sommari.

Per contro, la Struttura convenuta non ha fornito la prova di una particolare complessità dell’intervento, né l’insorgenza di complicazioni nel corso dello stesso.

Per tali ragioni, le conclusioni dei Consulenti, inerenti la responsabilità dell’Azienda Ospedaliera e del Medico convenuti, vengono condivise dal Giudice che le ritiene convincenti e ragionevoli.

L’azienda Ospedaliera, specifica il Giudice, risponde in solido con il Medico dell’inadempimento delle prestazioni direttamente a suo carico e, ai sensi dell’art. 1228 c.c., dell’inadempimento della prestazione svolta dal sanitario, sussistendo un collegamento tra la prestazione di quest’ultimo e l’organizzazione aziendale.

Passando alla liquidazione del danno biologico permanente la liquidazione viene svolta su quanto accertato dai CTU (danno permanente nel 5%); per quanto concerne, invece, il lamentato danno psichico, la relativa domanda viene rigettata.

Per tale posta risarcitoria non sono state allegate certificazioni specialistiche e, dunque, viene presupposto che “il disagio psicologico lamentato possa ricondursi alla patologia oncologica da cui è affetto il paziente ed alla lunga storia clinica conseguente”.

Conclusivamente, a titolo di danno non patrimoniale, viene liquidato l’importo di euro 5.806,31, in assenza di specifiche allegazioni circa la possibilità di personalizzare il danno subito.

Avv. Emanuela Foligno

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