Omicidio stradale e pagamento del risarcimento (Cass. pen., sez. IV, ud. dep. 23 marzo 2023, n. 12121).

Omicidio stradale e corresponsione del risarcimento da parte della Compagnia assicuratrice.

L’autista dell’autobus, responsabile del sinistro stradale, veniva condannato per l’omicidio colposo di un uomo investito mentre attraversava la strada. I Giudici di merito non tenevano in considerazione, nella definizione della pena, che l’assicurazione aveva risarcito i congiunti della vittima.

Con sentenza del 28/09/2021, la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza di condanna del GIP del Tribunale di Bergamo che affermava la responsabilità dell’imputato per il reato di omicidio stradale, e ridotto la pena inflitta a seguito del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 589, comma 2, c.p.  Al contempo la Corte negava il riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, avendo osservato che agli atti non vi erano elementi tali da fare affermare l’intervenuto integrale risarcimento, da parte dell’imputato, del danno patito dalle parti offese, nonché delle attenuanti generiche.

Proprio su tale ultimo profilo si fonda il ricorso per Cassazione proposto dall’autista. In particolare, nel ricorso viene lamentata la mancata applicazione dell’attenuante, nonostante il risarcimento del danno sia stato corrisposto dalla Compagnia.

Nello specifico, con il primo motivo si deduce la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 61, comma 1, n. 6, evidenziando al riguardo che è intervenuto l’integrale risarcimento del danno alle persone offese, effettuato dalla Compagnia assicuratrice dell’autobus, come evincibile dall’accordo transattivo e quietanza prodotti in dibattimento, e che il ricorrente, sin dal giudizio di primo grado, ha manifestato l’intenzione di far proprio l’intervento di manleva nell’adempimento dell’obbligazione risarcitoria.

Con il secondo motivo si deduce la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La prima censura è fondata.

Ai fini della riconoscibilità della attenuante generale del risarcimento del danno è necessario, che il soggetto a ciò tenuto abbia, prima del giudizio, integralmente provveduto alla riparazione del danno cagionato con il reato da lui commesso, ovvero di essersi spontaneamente ed efficacemente adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato stesso.

Richiamando la giurisprudenza applicabile al caso specifico, la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui “in tema di omicidio colposo da incidente stradale, ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p., ancorchè il risarcimento sia eseguito dalla società assicuratrice, esso deve ritenersi effettuato personalmente dall’imputato, anche se soggetto diverso dal titolare del contratto assicurativo, tutte le volte in cui questi ne abbia avuto conoscenza e abbia dimostrato la volontà di farlo proprio”.

La Corte di Appello non si è conformata a tale principio avendo valorizzato solo il dato della provenienza del risarcimento dalla Compagnia, senza valutare la sussistenza di una manifestazione di volontà adesiva dell’imputato al risarcimento in favore delle parti offese.

Per questo motivo, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Brescia. Rigetta il ricorso nel resto.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Investimento del ciclista e successivo decesso

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui