Lesione del plesso brachiale post intervento chirurgico

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Lesione del plesso brachiale provocata da intervento chirurgico

Lesione del plesso brachiale provocata da intervento chirurgico (Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2022, n.29760).

Lesione del plesso brachiale cagionata nel corso dell’intervento chirurgico per correzione della frattura alla scapola.

Il danneggiato, vittima di un incidente stradale in seguito al quale riportava la frattura della scapola e la lussazione della clavicola, veniva sottoposto a due interventi chirurgici. In occasione del primo di questi gli veniva cagionata una lesione neurologica (lesione del plesso brachiale) da cui erano residuati postumi invalidanti e che aveva reso necessario un successivo intervento chirurgico (neurolisi del plesso brachiale).

Per tali ragioni, citava a giudizio dinnanzi al Tribunale la Azienda Ospedaliera onde vederne accertata la responsabilità e il conseguente obbligo al risarcimento del danno.

Il Tribunale rigettava la domanda per prescrizione del diritto azionato e rilevava che la lesione asseritamente cagionata dai sanitari, era stata confermata in occasione del successivo intervento (per neurolisi del plesso brachiale). Conseguentemente, già all’epoca del secondo intervento, il paziente avrebbe potuto percepire la lesione del plessoo brachiale di cui si è lamentato, giungendo alla conclusione che la stessa era probabilmente da collegarsi alla inadeguata condotta tenuta dai sanitari in occasione della prima operazione chirurgica.

Anche la Corte di Appello di Genova confermava l’avvenuta prescrizione del diritto e la vicenda arriva in Cassazione. Con le prime due censure il paziente deduce omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, nonché falsa applicazione del principio di “normale diligenza dell’uomo medio”.

Secondo la tesi del ricorrente, i Giudici di Appello, nel fissare il dies a quo della prescrizione alla data del secondo intervento, anziché al momento dell’aggravamento delle condizioni di salute verificatosi negli anni, avrebbero fatto luogo ad un esame solo sommario della documentazione del giudizio incorrendo in un evidente vizio di motivazione.

Le doglianze sono ritenute inammissibili dalla Cassazione.

La controversia, evidenzia la Suprema Corte, è stata decisa in applicazione del principio di diritto secondo il quale “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l’uso dell’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo”.

Con le censure avanzate il ricorrente, in realtà, formula un apprezzamento di merito, desumibile dall’esame della documentazione sanitaria versata in atti, alternativo a quello compiuto dalla Corte territoriale. Ebbene, tale apprezzamento, in base al quale il momento dell’esatta percezione della lesione neurologica, in funzione della decorrenza del termine di prescrizione, avrebbe dovuto essere fissato non nel 1992 ma negli anni successivi, epoca dell’aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, implica una valutazione di merito non eseguibile in Cassazione.

Per tali ragioni il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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