Veicolo fermo al semaforo rosso tamponato: l’integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile è necessaria anche nelle ipotesi di risarcimento diretto di cui all’art. 149 Cod. Ass. (Tribunale di Milano, Sez. X, Sentenza n. 5556/2021 del 28/06/2021 RG n. 34297/2019)
I danneggiati dal sinistro stradale appellano la sentenza del Giudice di Pace che aveva respinto le domande da loro proposte ex art. 149 e 141 Cod. Ass. al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 6.8.2015 alle ore 14,30 circa in Milano, viale Forlanini angolo via Gatto, allorquando il veicolo WV Polo, fermo al semaforo rosso, veniva tamponato da tergo dall’autovettura Kia Picanto.
La Compagnia assicuratrice si costituisce in giudizio deducendo l’inammissibilità ex artt. 342 c.p.c. dell’appello e comunque per il rigetto dell’appello, sostenendo la corretta valutazione del compendio probatorio acquisito da parte del Giudice di Pace.
Il Tribunale rileva d’ufficio la questione preliminare assorbente della mancata integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti del responsabile civile, proprietario del veicolo KIA, che è litisconsorte necessario anche nelle ipotesi di risarcimento diretto di cui all’art. 149 Cod. Ass.
Al riguardo la giurisprudenza è ferma nel ritenere che “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art.102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c .”.
Eguale principio è applicabile nelle ipotesi di cui all’art. 141 Cod. Ass., e il Giudice richiama una ordinanza emessa in data 18.4.2019 dal Tribunale di Milano, Sez. X civile, che ha approfondito le ragioni di coerenza sistematica che impongono di applicare il litisconsorzio necessario, ampliando la compagine processuale al proprietario del veicolo vettore, nei confronti del qual e l’impresa di assicurazione potrà rivalersi sulla base di una statuizione giudiziale emessa anche nei suoi confronti e che ne affermi in qualche misura la responsabilità, escludendo l’ipotesi del fortuito, che rende inapplicabile la previsione di cui all’ art. 141 Cod. Ass..
Conseguentemente viene applicato l’art. 354 c.p.c., pertanto, previa declaratoria della nullità della sentenza n. 11114/2018 del Giudice di Pace di Milano per mancata integrazione del contraddittorio ex artt. 102 c.p.c., 149 e 141 Cod. Ass., la causa viene rimessa al primo Giudice.
A tal fine viene assegnato alle parti termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto che l’orientamento della Suprema Corte in tema di litisconsorzio necessario rispetto all’art. 149 Cod. Ass., risulta essersi consolidato solo negli ultimi anni.
In conclusione, il Tribunale, in funzione di Giudice d’appello, visto l’art. 354 c.p.c., dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 11114/2018 per mancata integrazione del contraddittorio; assegna alle parti termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al primo Giudice; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Avv. Emanuela Foligno
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