L’interessato può essere tutelato anche dall’ Amministrazione di Sostegno, considerato che la sua condizione di invalido civile grave allettato non lo espone al rischio di compiere attività pregiudizievoli (Tribunale di Ancona, Sentenza n. 723/2021 del 31/05/2021 RG n. 1586/2020)

Con ricorso ex artt. 712 c.p.c. e 414 e ss. c.c., viene chiesta l’interdizione del giovane congiunto.

I ricorrenti deducono che:

a) l’uomo è affetto sin dalla nascita da grave cerebropatia con atrofia corticale, osteopenia, severa rotoscoliosi destroconvessa, atresia della vie biliari … e criptorchidismo bilaterale epilessia con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive ;

b) l interdicendo è totalmente incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana (vestizione, nutrizione, igiene personale, etc.) necessitando di un’assistenza continuativa, tanto da essere stato dichiarato non autosufficiente e riconosciuto invalido con totale e permanente invalidità (100%);

c) è titolare di trattamento pensionistico e di buoni fruttiferi del valore nominale di Euro 75.000,00.

Il Tribunale, dà atto della cospicua documentazione allegata al ricorso (referto di esame genetico del 09.06.2017, le lettere di dimissione dal Policlinico Universitario “A. Gemelli”, la relazione del 26.06.2018, i verbali della Commissione medica per l’accertamento della condizione di invalido civile grave, la certificazione di diagnosi di malattia rara, il certificato relativo al ricovero presso la Casa di cura da cui si evince che “il paziente necessita di assistenza continuativa nelle 24 ore non essendo in grado di attendere alle comuni attività quotidiane, la relazione redatta con riferimento al percorso di attivazione dei servizi territoriali, la certificazione a firma dei membri della Commissione medica, da cui emerge ” in condizione di disabilità gravissima).

Oltre a ciò, il Giudice procedeva all’audizione personale dell’interessato presso la Casa di Cura rilevando che lo stesso è allettato, non è in grado di deambulare, non parla e ha lo sguardo fisso nel vuoto.

Svolte tali indagini, il Giudice ritiene insussistenti i presupposti per accogliere la domanda di interdizione.

La Corte Costituzionale, ha precisato che la complessiva disciplina della L. n. 6 del 2004 affida al Giudice il compito di individuare l’istituto che, da un lato, garantisca all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità.

Solo qualora non vengano ravvisati interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione il Giudice potrà ricorrere alle misure dell’inabilitazione e dell’ interdizione, che attribuiscono un vero e proprio status di incapacità (estesa per l’inabilitato ai soli atti di ordinaria amministrazione e per l’interdetto a tutti gli atti negoziali senza distinzione alcuna).

L’interdizione, dunque, rimane istituto di carattere residuale, rimanendo l’obiettivo principale quello della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l’assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente.

Conseguentemente, prima di pronunziare l’ interdizione, il Giudice deve valutare l’eventuale conformità dell’amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario considerando anche la complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie).

Rispetto all’ interdizione e all’inabilitazione, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d’infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.

Difatti, il Giudice Tutelare può graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, a mente dell’art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c., onde evitare l’esecuzione di atti o attività negoziali pregiudizievoli.

La valutazione dell’istituto di tutela applicabile alle esigenze dell’interessato appartiene all’apprezzamento del Giudice di merito, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento e tutte le altre circostanze caratterizzanti il caso concreto.

Ciò posto, l’interessato può essere tutelato anche dalla misura di protezione meno afflittiva dell’ Amministrazione di Sostegno, considerato che la sua condizione di allettato non lo espone al rischio di compiere attività pregiudizievoli.

All’ Amministratore di Sostegno vengono attribuiti tutti i più ampli poteri rappresentativi dell ‘interessato, del potere di assisterlo nel compimento delle attività di acquisto di beni necessari e del potere di individuare soggetti che possano assisterlo nel compimento degli atti quotidiani, ciò tenuto conto della disponibilità manifestata in tal senso dal padre.

In conclusione, il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, rigetta la domanda di interdizione proposta; manda alla Cancelleria di trasmettere gli atti al Giudice Tutelare ex art. 418 c.c. per gli adempimenti necessari alla nomina di un Amministratore di Sostegno ; compensa le spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

Ritieni di avere i requisiti sanitari per avere diritto a una pensione, assegno di invalidità o indennità di accompagnamento e il verbale dell’Inps te li ha negati? Clicca qui

Leggi anche:

Errata valutazione dell’Inail dei postumi permanenti derivanti da infortunio

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui