Un camionista perde il controllo del veicolo su un tratto di strada bagnata, invade la corsia opposta e causa un incidente mortale. La Corte conferma la responsabilità dell’autista, evidenziando come la velocità e la guida imprudente siano state determinanti nell’evento. La ricostruzione di un incidente stradale del camion che sbanda su strada bagnata, nella sua eziologia, è rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 18 novembre 2025, n. 37616).
I fatti
Il camionista, mentre percorreva la S.P. 11 da Matera verso Altamura, il giorno 12.7.2012, ad una velocità di 81 km/h su un tratto di strada bagnato con curva a destra, in cui era previsto un limite pari a 50 km/h, perdeva il controllo del mezzo, invadeva completamente la corsia di marcia opposta e travolgeva la Fiat Panda che procedeva nel proprio senso di marcia, cagionando il decesso del conducente e lesioni personali al passeggero, per le quali veniva dichiarata l’estinzione per intervenuta prescrizione.
In Cassazione viene impugnato il calcolo della prescrizione, la omessa valutazione del punto d’urto con riferimento al calcolo della velocità del camion, travisamento del nesso causale.
Non è maturata alcuna prescrizione in quanto la L. n. 251/2005 (c.d. ex Cirielli), ha riscritto l’art. 157 c.p., introducendo la regola per la quale la prescrizione estingue -il reato, decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, comunque, in un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto. La normativa in parola ha, inoltre, inserito, per la prima volta, la regola del raddoppio dei termini per alcuni reati, fra i quali quello di omicidio aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale commesso dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 157, e dopo la modifica dell’art. 589, secondo comma, era punito con pena massima di 7 anni di reclusione e soggetto al termine ordinario di prescrizione di 14 anni e al termine massimo di 17 anni e 6 mesi.
Il reato in questione, dunque, non è prescritto.
La ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale
Per il resto, viene sollecitata una diversa rilettura degli esiti istruttori, senza considerare che la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale è questione che attiene al merito ed è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice.
“La ricostruzione di un incidente stradale, nella sua eziologia, è rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità“.
La Corte di appello è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un iter logico-argomentativo che non presenta aporie, essendo risultato provata, anche attraverso l’esame della documentazione fotografica realizzata dai militari dell’Arma intervenuti nell’immediatezza, l’invasione della corsia ad opera del mezzo pesante condotto dal ricorrente e da cui si evince il punto di impatto tra i due autoveicoli. Valutate risultano anche le conclusioni del CTP rilevando come la ricostruzione da questi operata è risultata smentita dalla compressione della parte sinistra della Fiat con una forza dall’alto verso il basso e la rottura dello pneumatico sinistro che lasciava le tracce e la scalfittura sul manto stradale. Il tutto, in perfetta coerenza, con quanto riferito dal passeggero dell’autovettura Fiat.
Camion sbanda su strada bagnata, è omicidio stradale
Quindi, le due sentenze conformi, correttamente e logicamente hanno valorizzato in maniera puntuale una molteplicità di elementi: le dichiarazioni del conducente rimasto ferito, la documentazione fotografica oggetto dell’immediato intervento sul luogo del sinistro dei militari dell’Arma, la localizzazione dei mezzi e dei danni da cui si è desunta una inequivoca Responsabilità dell’imputato, che ad una velocità superiore a quella consentita, in un tratto di strada bagnato e con andamento curvilineo destrorso, ha perso il controllo del mezzo, impattando pressoché frontalmente l’autovettura condotta dalla vittima.
Sul riconoscimento della circostanza attenuante la S.C. enuncia il principio:
“In tema di omicidio colposo da incidente stradale, ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., ancorché il risarcimento sia eseguito dalla società assicuratrice, esso deve ritenersi effettuato personalmente dall’imputato, anche se soggetto diverso dal titolare del contratto assicurativo, tutte le volte in cui questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio”.
In conclusione, gli Ermellini annullano la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all’attenuante con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello.
Avv. Emanuela Foligno





