È inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 28 novembre 2024, n. 43373).
La vicenda
L’imputato percorreva via dei Guastatori del Genio direzione mare-monte, in corrispondenza di una leggera curva destrorsa, invadeva l’opposto senso di marcia e così collideva con il ciclomotore Piaggio condotto dalla vittima che cadendo a terra riportava lesioni. Lesioni gravi consistite in “politrauma con emorragia cerebrale temporale anteriore sinistra di natura extra assiale e in sede parasellare temporale sinistra, pneumoencefalo della fossa cranica anteriore sinistra, perisellare e al vertice frontale con frattura composta osso frontale in sede sacra orbitaria e orbitaria sinistra della parte posteriore e laterale, frattura colpo fenoide con omoseno destro, frattura estesa dell’orecchio interno destro, contusioni polmonari, frattura bifocale scomposta del femore e rotula sinistra“.
La Corte di Appello di Roma conferma la sentenza con cui il Tribunale di Civitavecchia aveva condannato il conducente del veicolo alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per 6 mesi e la condanna al risarcimento del danno alla costituita parte civile.
Il ricorso in Cassazione
Il soccombente si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando la nullità del decreto di citazione in quanto la descrizione del sinistro stradale conteneva l’errata indicazione del senso di marcia dell’auto condotta dall’imputato.
L’esatta indicazione del senso di marcia dell’imputato – si sostiene – è emersa chiaramente solo ed unicamente all’esito dell’istruttoria dibattimentale, successivamente alle dichiarazioni dei testi ed alla ricostruzione dei fatti emersi in quella sede. Quindi, solo a seguito della escussione dei testi e delle dichiarazioni dell’imputato è emerso l’esatto andamento dell’auto, mare-monte e non viceversa. Il decreto di citazione conteneva dunque una errata ricostruzione dei fatti nel loro oggettivo svolgimento. Lamenta, inoltre, l’errata interpretazione-applicazione della legge in relazione al compendio probatorio e alla sua valutazione e qualificazione giuridica dei fatti.
Secondo il ricorrente vi sarebbe un punto sostanziale sul quale la valutazione del Tribunale risulterebbe assolutamente carente, in parte legato anche all’andamento dei veicoli coinvolti: il loro punto d’impatto. Nessuno ha potuto confermare che il sinistro si sia verificato nella mezzeria occupata dal motorino che viaggiava in direzione monte-mare. L’imputato, infatti, ha dichiarato di essere stato colpito dal motorino condotto nella sua mezzeria. Tale dichiarazione – si lamenta in ricorso – non è stata ritenuta veritiera dal Tribunale senza, però, fornire una adeguata logica e coerente spiegazione. Sarebbe più logico, sempre secondo la tesi del conducente del veicolo, che il motorino in discesa ed in curva abbia perso il controllo ed abbia invaso la opposta corsia. In ogni caso non vi sarebbe la prova che il veicolo abbia invaso l’opposto senso di marcia.
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso in quanto fondato su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e correttamente disattesi dalla Corte di merito.
Inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello
È stato già ribadito, bacchetta la Cassazione, come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato.
E, ancora di recente, è stato affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell’atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024).
Ciò posto, viene lamentato che l’editto accusatorio indica una direzione di marcia dell’auto condotta dall’imputato diversa da quella emersa all’esito dell’istruttoria dibattimentale, tuttavia, sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello, si legge nell’imputazione che “…il P. percorreva la direzione mare-monte”. Quindi, nella stessa direzione affermata dal ricorrente.
Il capo di imputazione era del tutto specifico
In ogni caso, con motivazione ineccepibile in punto di diritto, sia il Giudice di primo grado, che la Corte territoriale, hanno evidenziato che, per come proposta, l’eccezione si palesava tardiva. Ciò alla luce del costante dictum secondo cui “la nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell’Imputazione, prevista dall’art. 429, comma 2, cod. proc. pen., deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine stabilito, a pena di decadenza, dall’articolo 491, comma 1, dello stesso codice; poiché infatti la predetta omissione non attiene né all’Intervento dell’imputato né alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità che ne deriva non può ricomprendersi tra quelle di ordine generale, di cui all’articolo 178, lettera c, bensì tra quelle relative, previste dall’articolo 181 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere eccepita subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti”.
Oltre a questo, il primo grado ha rilevato che il capo di imputazione era del tutto specifico indicando non solo la strada percorsa, ma anche il numero civico in corrispondenza del quale è avvenuto il sinistro e la direzione della curva percorsa, definita destrorsa.
In punto di responsabilità, i Giudici di secondo grado hanno sono pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili.
Elementi di prova in ordine alla responsabilità del conducente della Renault
I Giudici del gravame del merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del conducente della Renault, ed in particolare hanno ricordato come, nel merito, sulla scorta del compendio probatorio in atti il fatto può essere così ricostruito:
- – il pomeriggio del 28/3/2016, si verificò un incidente stradale tra il veicolo Renault Kangoo e il motociclo Piaggio Typhoon.
- – Nel corso dell’esame, l’imputato ha ammesso il suo coinvolgimento nel sinistro per cui è processo.
- – La persona offesa ha chiarito l’esatta dinamica dell’incidente: nell’effettuare la curva di “campo dell’oro alto”, teatro del delitto, l’imputato, alla guida del suddetto veicolo, ha invaso l’opposta corsia, impattando con la parte anteriore contro il motociclo guidato dalla vittima nella contraria direzione di marcia nel rispetto delle regole di circolazione stradale.
- – Per effetto dell’impatto, il conducente del motorino venne sbalzato sulla parte anteriore del veicolo condotto dal prevenuto, sbattendo la testa contro il montante sinistro dell’auto, per poi rovinare a terra.
- – A quel punto, l’imputato, dopo avere invertito la marcia del Renault Kangoo, travolse nuovamente la vittima giacente a terra, schiacciandogli con le ruote la gamba sinistra.
In realtà, quindi, il ricorrente sollecita una diversa ricostruzione del fatto che è preclusa alla Corte di Cassazione la quale rammenta il principio secondo cui l’aspetto riguardante la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, così come la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, è questione attinente al merito, rimessa al prudente apprezzamento del Giudice della cognizione.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno