L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto ai giudici della Cassazione ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo

La vicenda

La Corte d’appello di Venezia aveva dichiarato inammissibile il ricorso formulato da uno straniero contro l’ordinanza con la quale il giudice di primo grado aveva confermato il diniego di protezione internazionale deciso dalla competente Commissione territoriale.

La corte territoriale aveva rilevato che l’appello in materia di protezione internazionale, con riferimento ai procedimenti instaurati dopo la novella di cui al d.lgs. n. 142/2015, avrebbe dovuto essere proposto con ricorso e non con atto di citazione, cosicché dovendosi dare rilievo non solo alla data di notifica ma anche a quella di deposito dell’atto in cancelleria, nella specie, l’impugnazione risultava proposta tardivamente, oltre, cioè, il termine di legge di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso lo stesso straniero.

Ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile (Sesta Sezione Civile della Cassazione, ordinanza n. 23834/2019)

L’istante non aveva indicato in quale data fosse stata notificata la citazione in appello – ciò non emergeva neppure dalla sentenza impugnata – impedendo così al Collegio di apprezzare la decisività della censura.

In proposito è stato rilevato che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo.

Tale principio è stato chiarito dalla Cassazione n. 11738 dell’8 giugno 2018 ove si è affermato che “la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza deve riportare nel ricorso, gli elementi e i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, così da consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale.

La redazione giuridica

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