Cassonetto dei rifiuti in mezzo alla strada causa la morte del motociclista

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La vittima, mentre si trovava alla guida di un ciclomotore, affrontando una curva si era trovato di fronte ad un cassonetto dei rifiuti, irregolarmente posizionato all’interno della carreggiata. Il motociclista urtava contro tale ostacolo, perdendo il controllo della moto e cadeva a terra morendo a causa dell’impatto.

I congiunti della vittima citano a giudizio la società gestrice dello smaltimento rifiuti urbano dinanzi al Tribunale di Taranto, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da loro sofferti a causa della morte del familiare.

Il Tribunale rigetta la domanda e condanna gli attori al pagamento delle spese di giudizio. La Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, dichiara l’appello improcedibile ai sensi dell’art. 347 cpc, sul rilievo che gli appellanti avevano provveduto al ritiro del loro fascicolo di parte all’udienza del 20 novembre 2019 e non l’avevano più successivamente depositato. Tale omissione metteva il Collegio giudicante nell’impossibilità di esaminare la documentazione “da presumersi ritualmente depositata all’atto della costituzione in giudizio”, determinando inoltre “l’inesistenza in atti dell’impugnata sentenza del Tribunale”, oltre all’impossibilità di conoscere la situazione della società convenuta, nel frattempo fallita. L’appello, pertanto, doveva essere dichiarato improcedibile.

Il ricorso in Cassazione

Contro la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, i parenti della vittima propongono ricorso per Cassazione.

Con l’unico motivo di ricorso lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 347 cpc, sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente dichiarato l’improcedibilità dell’appello a causa del mancato deposito della sentenza di primo grado.

Il motivo è fondato (Cassazione civile, sez. III, 22/10/2024, n.27362).

La Corte d’Appello ha richiamato, a sostegno della propria decisione, la sentenza 5 luglio 2006, n. 15303, e l’ordinanza 20 gennaio 2014, n. 1079. Tali pronunce, però, sono espressione di un orientamento giurisprudenziale ormai abbandonato.

È stato infatti più volte stabilito che l’art. 348 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell’appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata, né la possibilità di concedere all’appellante, che non abbia depositato detto fascicolo, una dilazione per giustificati motivi.
Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata, anche se quest’ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l’acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l’emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall’atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (così la sentenza 11 gennaio 2010, n. 238, ribadita in seguito dalle sentenze 10 dicembre 2013, n. 27536, 22 novembre 2016, n. 23713, e dalle ordinanze 31 maggio 2019, n. 14883, e 13 maggio 2021, n. 12751).

A tale orientamento la pronuncia a commento dà continuità: la Corte d’Appello, infatti, limitandosi all’aspetto formale, nulla ha detto circa la possibilità di decidere comunque la causa sulla base della documentazione a sua disposizione.

Avv. Emanuela Foligno

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