La controversia originariamente riguardava l’identità degli eredi di B.E.B. e la legittimazione a ottenere dalla Intesa San Paolo Life Dac il pagamento delle polizze assicurative stipulate dalla de cuius.
La Corte di Appello, al termine di questo procedimento, ha modificato gli importi riconosciuti dal Giudice di primo grado, aumentando l’attribuzione a favore di uno degli eredi e riducendo quella per gli altri due.
I giudici di secondo grado pervenivano a tale decisione “dal momento che detta fase si appalesa del tutto superflua a fronte della intervenuta offerta in suo favore da parte dell’altra erede, in epoca successiva alla notifica dell’atto di appello della somma di 13.333,33 euro, offerta reiterata banco iudicis alla prima udienza avanti alla Corte (importo che unitamente a quello di 6.666,66 euro oggetto della sentenza di condanna poi riformata, avrebbe consentito all’appellante di percepire l’intera somma a lei dovuta”.
La ricorrente sostiene che la condanna alle spese in favore degli altri due eredi, per la fase decisoria sia illegittima non potendosi dire ingiustificato il proprio rifiuto di accettare l’offerta di pagamento della somma di 13.333 euro, in quanto l’offerta avrebbe dovuto essere fatta dalla Intesa San Paolo Life Dac; in quanto il pagamento era stato offerto mediante assegno circolare e che quindi “non avrebbe potuto essere incassato”. In quanto la somma offerta era sufficiente a soddisfare la pretesa sostanziale di essa ricorrente ma non comprendeva le spese processuali.
Quindi lamenta dinanzi alla Corte di Cassazione l’illegittimità in relazione agli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
Il motivo è fondato (Corte di Cassazione, II civile, 22 ottobre 2024, n. 27358).
L’intervento della Cassazione
La condanna di cui all’art. 91, comma primo, c.p.c. costituisce applicazione del principio di causalità, sotteso a quello della soccombenza, e ha lo scopo di regolare le conseguenze del comportamento scorretto della parte che, pur sostanzialmente vittoriosa, si sia sottratta ad una seria proposta di conciliazione proveniente dall’altra parte.
Giurisprudenza di legittimità del tutto consolidata ha precisato che “in caso di accoglimento parziale della domanda il Giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., ed in applicazione del cosiddetto principio di causalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannare la parte stessa vittoriosa ad un rimborso di spese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poiché tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per la ipotesi eccezionale, e la cui ricorrenza richiede specifica espressa motivazione, che tali spese siano state causate all’altra parte per via di trasgressione al dovere di cui all’art. 88 c.p.c.”.
La Corte di Appello, senza motivazione logica, ha ritenuto che l’erede ricorrente si fosse sottratta scorrettamente ad una proposta di conciliazione non comprensiva delle spese delle fasi di studio e di introduzione della causa, malgrado che la stessa Corte di Appello abbia posto tali spese a carico della allora appellante e dunque riconosciuto che l’allora appellante non aveva potuto evitarle.
Per tale ragione la Suprema Corte accoglie la censura e cassa la sentenza. Gli Ermellini rinviano la causa alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno