Tamponamento provoca il parto prematuro e il decesso del neonato

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Un automobilista tampona un furgone a centro strada. A causa del tamponamento e dell’impatto tra la propria auto, su cui viaggiava, quale terza trasportata, la moglie all’ottavo mese di gravidanza, ed il furgone Renault, la moglie aveva riportato danni, era stata ricoverata, aveva partorito anticipatamente una bambina, la quale era deceduta dopo pochi giorni, sicché egli deduce di avere titolo ad agire per il risarcimento dei danni.

Quindi cita a giudizio conducente, proprietario e assicurazione del furgone Renault Master perché senza esporre alcuna adeguata segnalazione (triangolo o quattro frecce) che potesse avvisare gli altri veicoli della sua anomala presenza, sostava sulla corsia, a cavallo della linea di mezzeria.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale di Sassari, escluso che il tamponamento fosse avvenuto al centro della carreggiata, ritenne l’attore responsabile del sinistro non avendo egli tenuto la distanza di sicurezza e la velocità adeguata che gli avrebbe consentito di arrestare la vettura e di non tamponare il furgone che lo precedeva.

Anche la Corte di Sassari conferma la responsabilità dell’automobilista ritenendo, che “in base alle prove raccolte fosse da escludersi che il furgone Renault stazionasse al centro della carreggiata, e che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere in via esclusiva all’automobilista per non aver egli dato la prova liberatoria della propria responsabilità che potesse vincere la presunzione ex art. 149, comma 1 Codice della Strada di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante”.

Il vaglio della Suprema Corte

L’automobilista impugna la sentenza d’appello e sostiene che il modulo di constatazione amichevole del sinistro, firmato congiuntamente da entrambi i conducenti, consente di presumere, salvo prova contraria dell’assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze di tempo, di luogo e con le conseguenze indicate nel modulo. Quindi resta rimasta priva di contestazione la circostanza, dedotta nel CAI e per l’appunto non contestata, che il furgone Renault si trovasse a cavallo della linea di mezzeria, con la conseguente necessità di cassare la sentenza che aveva, di contro, ritenuto che il furgone non si trovasse al centro della carreggiata e dunque in una posizione anomala rispetto alle condizioni ordinarie di circolazione.

Le censure sono inammissibili (Corte di Cassazione, III civile, 23 ottobre 2024, n. 27497).

Innanzitutto, l’automobilista non indica la motivazione che vorrebbe criticare ed in secondo luogo – se fosse possibile passare al suo esame confrontando quanto deduce con la motivazione – perché è privo di correlazione con essa (il principio di diritto cui fa riferimento la S.C. è quello a suo tempo enunciato da Cass. n. 359 del 2005 e ribadito, ex multis, anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7074 del 2017).

Ad ogni modo, i Giudici di appello hanno preso posizione sulla questione della linea di mezzeria con riferimento al tenore del CAI, statuendo: “Pertanto va innanzitutto escluso che il sinistro sia intervenuto in mezzo alla carreggiata. Non lo conferma il teste sentito né può sostenersi che tale circostanza emerga dal disegno contenuto nel CID nel quale la linea su cui le parti avevano disegnato le due auto è da ritenersi indicativa della direzione di marcia dei due veicoli e non della linea di mezzeria della carreggiata, sia perché tratteggiata e non continua sia perché sul grafico è aggiunta la locuzione direzione Castelsardo-Porto Torres”.

La condotta dell’automobilista

Conseguentemente, in relazione alla condotta di guida dell’automobilista rimane il contenuto confessorio del modulo CAI dove lo stesso ammette di avere tamponato il furgone Renault procedendo nello stesso senso e nella stessa fila.

Il ricorrente non impugna la ratio decidendi e pare non averla colta, difatti i Giudici di appello, riguardo il superamento della presunzione per la condotta dell’altro conducente e richiamano il principio di diritto sul tamponamento in base al quale “In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”.

Il ricorso viene integralmente respinto per inammissibilità.

Avv. Emanuela Foligno

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