Tamponamento a catena e valenza confessoria della Constatazione amichevole

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La decisione esamina le censure relative al valore della dichiarazione confessoria contenuta nella Constatazione amichevole di incidente (CAI) firmata dai soggetti coinvolti e viene ribadito che tale documento è soggetto alla libera valutazione del Giudice (Corte di Cassazione, III civile, 13 marzo 2024, n. 6732).

Il caso

La vicenda trae origine da un sinistro stradale che vede coinvolte due motociclette e un autoveicolo. Il motociclista adisce il Tribunale di Forlì e le due assicurazioni per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale che aveva coinvolto la sua motocicletta, quella di un secondo soggetto e un’autovettura.

Nello specifico, mentre egli stava procedendo con la propria moto, lungo la strada statale, veniva tamponato dalla moto condotta da M. il quale, a sua volta, nella Constatazione amichevole da lui firmata aveva dichiarato di essere stato toccato da dietro dalla vettura guidata dalla signora C.

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, ad eccezione della conducente della autovettura, contestando il contenuto della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, il M. sostenne che l’attore era caduto da solo e che egli era stato indotto a firmare la Constatazione amichevole senza rendersi conto di cosa stesse firmando e di averlo fatto per compiacere l’attore il quale si era messo d’accordo con la signora C. (conducente della macchina) che si era prestata alla truffa ai danni dell’assicurazione.

Il Tribunale di Forlì rigetta la domanda e la Corte di Appello conferma il primo grado.

La decisione dei giudici di Appello

In particolare i Giudici di appello hanno esaminato le censure riguardanti il valore della dichiarazione confessoria contenuta nella Constatazione amichevole (modulo CAI) e hanno ribadito che in materia di sinistri stradali, nel giudizio promosso contro l’assicuratore del responsabile civile il danneggiante assume la veste di litisconsorte necessario. Pertanto, non potendo la dichiarazione confessoria assumere un valore differente nei rapporti tra responsabile e danneggiato e tra danneggiato e assicuratore, la stessa era soggetta a libera valutazione da parte del giudice, secondo la previsione dell’art. 2733, III comma, c.c.

Riguardo alla dinamica del sinistro, i Giudici di secondo grado non hanno ritenuto che i fatti si fossero svolti come indicati dal motociclista danneggiato perché era “assai poco credibile” che il motociclista fosse stato urtato dalla moto condotta dal M. la quale, a sua volta, sarebbe stata urtata dalla vettura della signora C. tramite lo specchietto retrovisore.

Pertanto, anche la Corte, così come il Tribunale, considera non credibile la versione dei fatti risultante dalla Constatazione amichevole, anche perché le testimonianze rese dagli altri due motociclisti che facevano parte del gruppo avevano concordemente escluso che vi fosse stato un urto con una vettura, affermando invece che la vittima era caduta da sola.

Quanto alla condanna alle spese, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza anche di una sola possibile ragione per la compensazione.

Il ricorso in Cassazione

La questione finisce in Cassazione, che rigetta tutte le doglianze.

Innanzitutto la Suprema Corte ribadisce che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal Giudice, in applicazione dell’art. 2733, III comma, c.c.

La Constatazione amichevole firmata congiuntamente da entrambi i conducenti contiene senz’altro una presunzione, che tuttavia può essere vinta, è stato affermato, infatti, che in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole, deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.

Ciò è esattamente quanto si è verificato nel caso di specie, nel quale la Corte di merito ha motivatamente escluso che i fatti si potessero essere svolti come da denuncia congiunta dei due motociclisti (il secondo dei quali aveva poi, in corso di causa, completamente sconfessato la precedente ammissione, ammettendone, in sostanza, la totale falsità).

Avv. Emanuela Foligno

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