Qualora la dichiarazioni riportate nel CAI non corrispondono alla dinamica del sinistro il valore del modulo di constatazione amichevole non è vincolante nella decisione (Tribunale di Lecce, Sez. I, Sentenza n. Sentenza n. 783/2021 del 18/03/2021 RG n. 5908/2018)
La proprietaria e conducente della Renault Captur impugna la sentenza n. 29/18 del 12.01.2018 del Giudice di Pace di Casarano, con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento dei danni per euro 11.257,96, riportati dalla propria autovettura nel sinistro stradale del 19.02.2016.
La donna deduceva che il sinistro si verificava per esclusiva colpa del conducente dell’autocarro Fiat Iveco, che procedeva sulla strada provinciale ad elevatissima velocità, quando, giunto all’intersezione con la strada vicinale collideva con la Renault Captur.
La causa viene istruita mediante acquisizione del fascicolo di primo grado e successivamente trattenuta in decisione.
La donna censura la sentenza emessa dal Giudice di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro, attribuendo alla dichiarazione di responsabilità contenuta nel modulo C.A.I la valenza confessoria ex. art. 2735 c.c. (vincolante tanto per la parte che l’ha resa quanto per il Giudice).
La censura è fondata.
La decisione del primo Giudice non tiene conto dei recenti approdi giurisprudenziali intervenuti sul valore del modulo di constatazione amichevole (CAI, oppure CID).
Le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel modello C.A.I. non assumono valore di piena prova, ma vanno liberamente apprezzate nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo.
La Suprema Corte, di recente, ha affermato il principio in base al quale ” la dichiarazione contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, sottoscritta dai conducenti protagonisti del medesimo, è oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice qualora il danneggiato proponga azione risarcitoria diretta nei confronti dell’assicuratore del danneggiante. In tale ipotesi, infatti, il proprietario del veicolo assicurato ricopre il ruolo di litisconsorte necessario, sicché la confessione resa circa la dinamica dell’incidente non ha l’efficacia di piena prova nemmeno nei suoi stessi confronti, ai sensi dell ‘art. 2733 comma 3 c.c. “.
Tale pronuncia, sottolinea il Tribunale, ribadisce principi ripetutamente affermati a partire dalle Sezioni Unite n. 10311/2006, che ha segnato un netto cambio di rotta rispetto all’orientamento giurisprudenziale in passato prevalente della doppia e diversa efficacia probatoria del CAI: quale confessione stragiudiziale (equiparabile alla confessione giudiziale ai sensi dell’art. 2735 cod. civ.) nei confronti del conducente, e quale presunzione iuris tantum (superabile con la prova contraria) nei confronti dell’assicuratore.
Oltretutto, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo CAI deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.
Difatti, quando vi è oggettiva incompatibilità tra la dinamica del sinistro con le dichiarazioni rese nella constatazione amichevole, è preclusa ogni valutazione sulla portata confessoria di quest’ultima, in quanto l’accertamento di tale incompatibilità rappresenta un antecedente logico ostativo alla valutazione della dichiarazione confessoria contenuta nel CAI.
Quindi, il modello C.A.I è una prova documentale e rappresenta un elemento istruttorio valutabile, unitamente alle altre risultanze processuali, ai fini dell’accertamento del fatto.
Ciò posto, il Giudice di Pace, attribuendo decisivo rilievo alle dichiarazioni contenute nel CAI, ha -erroneamente- valorizzato un singolo elemento di un quadro probatorio molto più articolato.
Le risultanze processuali evidenziano forti contraddizioni tra la dinamica del sinistro e le dichiarazioni rese nel CAI dai conducenti coinvolti, che avrebbero dovuto indurre il primo Giudice ad una più attenta analisi.
In particolare, i rilievi fotografici rappresentano una strada ad una carreggiata, divisa in due corsie, rettilinea e a doppio senso di marcia che incrocia sul lato destro una strada vicinale, caratterizzata da segnaletica orizzontale e verticale di STOP, retroposta di alcuni metri rispetto all’incrocio.
Gli utenti provenienti dalla strada vicinale, per avere una visuale dell’intera area di intersezione, prima di impegnarla, debbono oltrepassare il segnale verticale di stop, pur rimanendo all’interno della linea di demarcazione della carreggiata.
Il camion che percorreva la strada provinciale, all’altezza dell’intersezione con la strada vicinale, a causa di un’improvvisa deviazione di marcia, veniva in collisione con la vettura Renault Captur che era ferma, in procinto di immettersi sulla provinciale svoltando a sinistra.
Uno dei testi, che al momento del sinistro viaggiava nel senso di marcia contrario a quello dell’autocarro, ha dichiarato ” l’autocarro ha avuto un lieve sbandamento, poi successivamente un secondo sbandamento verso destra all’altezza dell’incrocio con la Contrada posta sulla destra. In conseguenza di questo sbandamento, l’autocarro è uscito oltre la linea bianca che delimitava la sua corsia; ha invaso di circa 50 cm la corsia destra dove si trovava l’auto rossa Renault “.
La dinamica descritta dalla teste viene confermata dalle conclusioni del CTU il quale rappresenta una posizione d’urto che vede combaciare, nel punto di primo contatto, la parte frontale centrale, con maggiore applicazione a destra, dell’autovettura Renault con la parte antero -laterale destra dell’autocarro, in posizione obliqua l’una rispetto all’altro.
La posizione dei veicoli al momento dell’urto, evidenzia una deviazione dell’autocarro, posto in posi zione obliqua che, oltrepassando la linea longitudinale delimitante sul lato destro la carreggiata della provinciale, tange la parte centrale della vettura, posta all’interno della carreggiata della strada vicinale.
Inoltre, anche le riproduzioni fotografiche confermano che l’autocarro marciava al di fuori della linea continua destra di demarcazione della carreggiata.
Conseguentemente, le conclusioni della CTU appaiono assolutamente coerenti con la dinamica riferita dalla teste in quanto solo una brusca deviazione rispetto alla normale direzione di marcia giustifica la posizione obliqua dell’autocarro -post urto-, rispetto alla vettura.
Vi è anche da considerare che i dati rilevati dal dispositivo satellitare installato sulla Renault Captur evidenziano che il veicolo aveva percorso un breve tratto di strada a bassa velocità fino ad arrestarsi completamente, tanto che la scatola nera segnala una velocità pari a 0,00 km/h al momento dell’urto.
Tale circostanza smentisce in radice che la Renault non si sarebbe arrestata al segnale di STOP.
Tali e tanti elementi sconfessano le dichiarazioni contenute nel CAI, in quanto rappresentano una dinamica del sinistro divergente da quella ivi prospettata.
Al caso di specie non può ritenersi applicabile la presunzione di pari colpa ex. art. 2054, comma 2 c.c.. la quale ha funzione sussidiaria operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso.
E’ da considerarsi provata la esclusiva responsabilità del conducente dell’autocarro nella verificazione del sinistro.
Il camion procedeva a velocità sostenuta e non conforme al limite massimo di 70 km/h imposto.
Relativamente ai danni subiti dalla donna, il CTU ha quantificato nella misura di euro 10.610,17 i costi di riparazione della vettura.
La Compagnia assicuratrice è tenuta al pagamento in favore dell’appellante della somma di euro 10.610,17.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono il principio della soccombenza.
In conclusione, il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice d’appello, condanna la Compagnia assicuratrice del camion al pagamento in favore dell’appellante della somma di euro 10.610,17, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, e al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio per euro 2.100,00.
Avv. Emanuela Foligno
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