Cataratta traumatica causata da urto stradale e scoppio di airbag

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cataratta traumatica

L’attore a seguito del sinistro ha accusato una cd. cataratta traumatica (Tribunale di Lecce, sentenza n. 322/2021 del 5 febbraio 2021)

Con ricorso ex art. 702bis c.p.c.  l’automobilista adisce il Tribunale di Lecce onde ottenere il ristoro dei danni non patrimoniali riportati nel corso del sinistro stradale.

I convenuti rimangono contumaci e il Tribunale, disposto il mutamento del rito, ammette CTU Medico-legale.

Terminata la fase istruttoria il Tribunale ritiene parzialmente fondata la domanda.

Le risultanze del verbale di sinistro stradale dei Carabinieri intervenuti dopo il sinistro sono allineate alla deposizione della teste che occupava il veicolo che procedeva al seguito della vettura Lancia.

La teste ha confermato che il sinistro si verificava perchè il conducente della Lancia, immettendosi nel flusso della circolazione sulla S.S. provenendo dallo svincolo della zona artigianale, non concedeva la precedenza alla Hyundai condotta dall’attore, con la quale entrava in collisione all’altezza della parafango anteriore destro.

Successivamente la Hyundai finiva sullo spartitraffico centrale perché il conducente tentava una manovra di emergenza.

Dal verbale dei Carabinieri, inoltre, emerge che la Hyundai terminava la corsa a circa m. 120 dal punto d’urto, lasciando evidenti segni di scarrocciamento.

Il Tribunale, richiamando la decisione della Cassazione 2864/2020 -peraltro invocata dall’attore-, ritiene che debba essere affermata la pari responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro.

Nella decisione richiamata, in cui la responsabilità del conducente di un veicolo è stata affermata sul presupposto che difettasse la prova liberatoria della sua porzione di colpa, si legge che “nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente”.

L’attore non ha fornito la prova liberatoria, in quanto non ha dimostrato l’imprevedibilità dell’immissione della Lancia nel flusso della circolazione – avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla visuale di cui disponeva -, ma soprattutto non ha dimostrato di avere attuato manovre d’emergenza prima di evitare l’impatto, se questo si verificò tra il parafango posteriore sinistro della Lancia e quello laterale anteriore destro della Hyundai.

Ciò, secondo il Tribunale, evidenzia che la Lancia si parava davanti alla Hyundai -strisciandola per tutta la fiancata- che terminava la corsa dopo 120 metri di scarrocciamento e dopo avere perso la velocità d’impatto con lo spartitraffico. Quindi, la velocità di marcia della Hyundai non era conforme alle norme del Codice della Strada che impongono “… sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.

Riguardo i danni fisici patiti dall’attore, il Tribunale condivide l’esito della CTU Medico-Legale la quale ha accertato che “a causa dello scoppio degli airbag frontale e laterale, l’attore a seguito del sinistro ha accusato una cd. cataratta traumatica”

“In alcuni casi, è possibile, in seguito ad un trauma, che si creino dei danni all’apparato zonulare, cioè, al sistema di sospensione del cristallino; tali danni possono non essere apparenti al momento di una visita oculistica post traumatica, ma possono essere riscontrati durante l’intervento chirurgico per la rimozione della cataratta e possono essere causa di serie complicazioni intraoperatorie con ripercussioni anche sul risultato funzionale post operatorio. Questo aspetto, non riscontrabile ad una prima visita oculistica post –traumatica ma, come detto, essendo apprezzabile solo intra-operatoriamente potrebbe modificare l’attuale valutazione del danno. “.

Il CTU ha  stimato la menomazione permanente nella misura del 18% di danno biologico, e quello temporaneo in gg. 10 di IT e gg. 30 di IP da stimarsi al 50%.

Utilizzando le Tabelle milanesi il pregiudizio viene quantificato in euro 70.000,00, in misura superiore ai valori medi in considerazione del disagio ingenerato in un uomo di mezza età dall’anisometripia derivata (“… presentando, attualmente,  un visus in OD pari a 2/10 con -1.25 sf ed in OS pari a 9/10 con -0.50 sf; …” ).

In conclusione, il Tribunale di Lecce accoglie la domanda dell’attore nei limiti indicati della corresponsabilità al 50%, e condanna in solido l’Assicurazione e il proprietario della Lancia al pagamento di euro 32.500,00.

I convenuti, inoltre, vengono condannati al pagamento in favore dell’attore delle spese di lite e di CTU.

La sentenza qui a commento, non appare totalmente condivisibile.

La motivazione dell’attribuzione del concorso di responsabilità nella misura del 50% a entrambi i veicoli non è convincente.

Il conducente della Hyundai, spingendosi contro lo spartitraffico ha certamente posto in essere una “manovra di emergenza”. Ed ancora, se l’immissione in carreggiata della Lancia è stata repentina e non prevedibile (e lo dimostra il punto d’urto laterale della fiancata), era impossibile eseguire una manovra di salvataggio prima dell’urto.

Ed ancora, la velocità di marcia non è stata rilevata, ma solo supposta in base allo scarrocciamento: ciò non pare sufficiente per l’attribuzione di una responsabilità nella misura della metà.

Infine, ammesso e non concesso che il concorso di colpa al 50% operato dal Tribunale sia corretto, non è corretta l’attribuzione integrale delle spese di lite e di CTU ai convenuti in quanto la soccombenza è reciproca.

Avv. Emanuela Foligno

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