Il lavoratore è affetto da discopatia degenerativa e ernie intraspongiose e tali circostanze portano ad escludere un’origine lavorativa dei problemi al rachide e alla zona lombare (Tribunale di Modena, Sez. Lavoro, sentenza n. 43/2021 del 2 febbraio 2021)
Il lavoratore cita a giudizio l’Inail onde vedere accertato che in conseguenza dell’infortunio sul lavoro del 06/04/2011 subiva una menomazione all’integrità psico-fisica del 25%, con incapacità totale al lavoro fino a tutto il 16/09/2012.
Il ricorrente rileva che:
- dal 07/03/2011 al 22/04/2011 lavorava come operaio addetto alla stuccatura, in forza di contratto concluso con l’agenzia di somministrazione;
- la mansione lavorativa consisteva nell’impilare, insieme ad un altro operaio, pannelli di circa tre metri su un bancale vuoto, partendo da un’altezza di circa 20 cm e fino ad arrivare ad un’altezza di circa 1,50 mt, con continui piegamenti della schiena;
- in data 06/04/2011, verso le 17 circa, mentre risaliva dalla buca della pedana mobile, avvertiva un forte dolore alla schiena, che si acutizzava ad ogni piegamento;
- la mattina seguente, accusando forte dolore alla schiena e al petto nonché emicrania, si recava al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cremona, ove i sanitari diagnosticavano una lombalgia da sforzo;
- il certificato medico veniva trasmesso alla agenzia di somministrazione mediante telefax il 07/04/2011;
- l’infortunio determinava l’aggravamento di una discopatia già in atto, dovuta alle mansioni svolte presso altre aziende ceramiche e l’inabilità assoluta al lavoro si protraeva sino al 16/09/2012;
- l’Inail, con provvedimento del 27/5/20101, non riconosceva l’origine lavorativa del sinistro, motivando che “l’infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano “;
- il periodo di inabilità al lavoro (06/04/2011 – 16/09/2012) veniva trattato come malattia comune;
- la datrice di lavoro, nella denuncia di infortunio, dichiarava falsamente che egli non era presente al lavoro nel pomeriggio del 06/04/2011, avendo usufruito di un permesso di 4 ore;
- il foglio presenze trasmesso dall’agenzia di somministrazione all’Inail registrava l’assenza dal lavoro per il pomeriggio del 06/04/2011; tale attestazione era stata “creata ad hoc in quanto le presenze del mese di marzo erano state rilevate con il badge “;
- l’infortunio determinava ” oltre ad una lombalgia da sforzo, un quadro di lombosciatalgia persistente, da compressione delle radici nervose, con limitazione funzionale alle gambe ed alle braccia per spondilartrosi dorsale lombosacrale con discopatia multipla a livello cervicale e lombare e vizio di differenziazione al passaggio – lombosacrale (vertebra di transizione) “; il sinistro procurava menomazioni all’integrità psico -fisica nella misura del 25%.
Si costituisce in giudizio l’Inail eccependo che la patologia denunciata non aveva una genesi traumatica trattandosi di una malattia degenerativa che non trovava alcuna causalità in traumatismi originati dall’attività lavorativa, come attestato dalla RMN del 06/6/2011 e dai referti medici antecedenti al 2011 dai quali emergeva una discopatia degenerativa, oltre ad ernie intraspongiose di Schmorl, tutte patologie congenite alla nascita.
Preliminarmente il Tribunale evidenzia che il lavoratore non ha ottemperato al proprio onere probatorio.
Dalle risultanze processuali non sono emersi elementi utili per affermare che il ricorrente abbia subito un infortunio sul lavoro il 6 aprile 2011, come dichiarato nel certificato di infortunio del 07/04/2011.
Nella documentazione inviata alla Agenzia di somministrazione il datore di lavoro ha escluso quanto denunciato precisando che il pomeriggio del 6 aprile il lavoratore usufruiva di un permesso di quattro ore.
Il datore di lavoro, in persona del legale rappresentante, chiamato a prova testimoniale ha ribadito quanto comunicato all’agenzia di somministrazione ed ha confermato che quel giorno il ricorrente lavorava solamente la mattina, avendo richiesto un permesso per motivi personali, concesso verbalmente.
Tali dichiarazioni trovano riscontro nel foglio presenze del mese di aprile.
Altro teste, capo turno, non ha confermato le circostanze dedotte dal lavoratore e ha dichiarato di non ricordare se lo stesso avesse mal di schiena.
Ulteriore teste ha confermato che il ricorrente il pomeriggio del 6 aprile era in permesso per motivi personali e che quando lasciava il lavoro alle ore 12,00 stava bene.
Risulta, quindi, del tutto carente la prova dell’infortunio così come denunciato all’Inail.
Inoltre, dalla documentazione sanitaria mediche prodotta dal ricorrente emerge che la lombalgia denunciata non ha origine traumatica.
Il CTU, esaminando il referto della RMN effettuata presso l’Ospedale di Cremona in data 06/6/2011, ha escluso un traumatismo acuto e la genesi violenta della patologia.
Inoltre i referti medici degli anni 2008 e 2009 attestano che il lavoratore è affetto da “discopatia degenerativa” e ernie intraspongiose” e tali circostanze portano ad escludere un’origine lavorativa dei problemi al rachide e alla zona lombare.
Per tali ragioni, il Tribunale rigetta la domanda del lavoratore.
Il ricorrente è parte soccombente, ma tuttavia non viene condannato al pagamento delle spese di lite per la sussistenza delle condizioni reddituali previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c.
Avv. Emanuela Foligno
e sei stato/a vittima di un infortunio sul lavoro e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento dei danni fisici subiti o dei danni da morte di un familiare, scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
Psicopatologia da malattia professionale e precedente indennizzo





