Il Ministero dell’Interno ha fatto chiarezza sulle modalità di voto per il prossimo 4 marzo, specificando anche in che tipo di sanzioni incorrerà chi porterà il cellulare in cabina elettorale
In occasione delle imminenti elezioni del 4 marzo, il Ministero dell’Interno ha deciso di diffondere delle “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”, oltre a mettere in guardia sulle sanzioni per chi non rispetta il divieto di portare il cellulare in cabina elettorale.
Tra le varie indicazioni, c’è infatti anche quella che riguarda l’impossibilità di fotografare la propria scheda elettorale.
Una precisazione, quella del Ministero, che si è resa necessaria proprio per via delle numerose domande in tal senso.
Si ricorda, infatti, che quando si voterà non sarà assolutamente possibile portare con sé il proprio telefono cellulare in cabina elettorale.
Nella sezione dedicata alle “Operazioni di votazione”, viene espressamente indicato quanto segue.
Ovvero che vige il “divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”.
In tale paragrafo si chiarisce la ratio di tale disposizione.
“Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto – si legge – è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali ‘telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini’”.
Pertanto, il presidente di seggio dovrà invitare gli elettori, prima del voto, a farsi consegnare i telefoni cellulare. Questi andranno depositati prima dell’ingresso in cabina.
I cellulari verranno presi in consegna dal presidente per essere poi restituiti all’elettore. La restituzione avverrà “insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l’espressione del voto”.
Ma in che sanzioni può incorrere chi porta il cellulare in cabina elettorale?
Ebbene, “per gli eventuali contravventori al divieto – si legge – è prevista la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi e dell’ammenda da 300 a 1.000 euro”.
Tutti i provvedimenti da adottare nel caso in cui l’elettore venga colto nell’atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, concernenti l’annullamento della scheda e l’esclusione dal voto, sono stabiliti nel capitolo 17 al paragrafo 4.
Laddove poi l’elettore venga colto in flagrante, e quindi “nell’atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto”, le conseguenze saranno immediate.
Scheda di voto annullata, votata o meno, e allontanamento dell’elettore che non potrà essere riammesso a votare.
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