La grossa buca era del tutto visibile e i Giudici hanno ritenuto integrata la prova del caso fortuito, liberando il Comune da responsabilità. La responsabilità del custode ha natura oggettiva e non presunta (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 28 agosto 2025, n. 24066).
I fatti
Viene chiesto l’accertamento della responsabilità del Comune di Galatina per le lesioni fisiche patite dalla vittima e conseguenti al sinistro del 19.3.2013 alle ore 12 circa, in Galatina, per essere incappato, mentre era sulla sua bicicletta, in una sconnessione del manto stradale.
Il Tribunale di Lecce accoglie la domanda e dichiara l’esclusiva responsabilità del Comune di Galatina condannandolo al pagamento della complessiva somma di Euro 102.924,75 a titolo di danno non patrimoniale.
La Corte di Lecce accoglie integralmente il gravame del Comune, riforma la sentenza di primo grado e rigetta le domande ritenendo che il sinistro era da ascrivere ad esclusiva responsabilità del ciclista, che guidava la bicicletta con negligenza e imprudenza, così interrompendo il nesso di causalità tra la res custodita e l’evento. La buca in questione, difatti, era sì di larghe dimensioni, ma era al centro della carreggiata, quindi il ciclista avrebbe potuto evitarla semplicemente guidando rigorosamente a destra, e comunque tenendo un comportamento più accorto.
L’intervento della Cassazione
Dinanzi la S.C. viene lamentato che la vittima non avesse tenuto un comportamento adeguato e prudente in relazione alle condizioni della strada, così ritenendo eliso il nesso di causalità tra la res e l’evento di danno.
In realtà, la Corte d’appello leccese ha fatto corretta applicazione dell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità ex art. 2051 c.c., ritenendo provato il nesso di causalità, ma al contempo ritenendo sussistere il caso fortuito, costituito dal comportamento imprudente del danneggiato.
La responsabilità del custode e il caso fortuito
La S.C. ribadisce che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e a carattere non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul danneggiante grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito.
Pertanto, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l’evento di danno ossia, tra la buca esistente sul manto stradale e la caduta accidentale del ciclista, la questione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice del merito. Orbene, i Giudici di appello, avendo ritenuto visibile la grossa buca, hanno ritenuto integrata la prova del caso fortuito, liberando il Comune da responsabilità.
In conclusione, i “vizi” denunciati non possono coesistere già sul piano logico; né, in ogni caso, il profilo motivazionale della sentenza di appello risulta illustrato nel corpo del motivo, fatti salvi episodici riferimenti alla illogicità della motivazione, pur sempre esplicati con riguardo alla pretesa violazione di legge.
Il ricorso è inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno






