Interessante decisione delle Sezioni Unite inerente al mobbing nella Pubblica Amministrazione. La domanda, sia in primo che in secondo grado, viene rigettata per mancata prova del comportamento persecutorio (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, ordinanza 28 settembre 2025, n. 26301)
La vicenda
Un referendario della Corte dei Conti si rivolge al TAR del Lazio per chiedere i danni per asserito comportamento di mobbing posto in essere dal presidente della sezione, nonché dagli organi di vertice della stessa Corte e da parte di appartenenti, non meglio identificati, al ruolo amministrativo del personale. Questi comportamenti di mobbing si sarebbero concretizzati, tra l’altro, nella mancata scelta, nonostante le sue capacità professionali e linguistiche, quali la perfetta conoscenza della lingua russa, per partecipare a un incontro con una delegazione della Federazione Russa.
La domanda viene rigettata sia dal TAR che dal Consiglio di Stato (n. 3982 del 2/05/2024) per mancata prova del comportamento persecutorio. La ricorrente ha chiesto la decisione collegiale e il ricorso è stato fissato in adunanza camerale dinanzi le Sezioni Unite.
Il ricorso alle Sezioni Unite
La vittima lamenta…





