Anziana scompare dalla casa di riposo e muore, riconosciuto danno morale

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Una donna anziana, affetta da Alzheimer e demenza senile, scompare dalla casa di riposo dove era ospite e viene ritrovata morta per assideramento. La Corte di Cassazione conferma la responsabilità della struttura per omissione di vigilanza e custodia, riconoscendo alla figlia il risarcimento del danno morale e per perdita del rapporto parentale (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 29 settembre 2025, n. 26320).

La vicenda

La figlia della vittima deduce che la madre, invalida al 100%, affetta da demenza senile con gravi turbe di comportamento e Alzheimer, si trovava presso la Casa di Riposo di Sole di San Biagio Platani, dietro pagamento di una retta mensile.

La donna scompare dal compendio e, dopo ricerche, era stata trovata, il pomeriggio del giorno successivo, a 600 metri di distanza dalla struttura, deceduta per assideramento.

Ciò che viene lamentato, quindi, è la omissione di vigilanza e custodia in capo alla Casa di riposo e la congiunta domanda il risarcimento dei danni biologico e per perdita del rapporto parentale, iure proprio, biologico terminale e morale catastrofale, iure hereditatis, nonché patrimoniale per spese funerarie e perdita del contributo materiale familiare.

il Tribunale accoglie la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, in particolare i Giudici osservano:

  • la struttura si era impegnata, con contratto atipico di spedalità, alla cura sanitaria e salvaguardia della persona, non incidendo, l’eventuale stato d’incapacità d’intendere e volere, sulla sussistenza di tali obblighi, bensì solo sulle relative modalità.
  • le difformi clausole del regolamento della Casa di riposo non potevano escludere obblighi nascenti dalla conoscenza dello stato fisico dell’assistita, affetta in specie da Alzheimer, tanto più in quanto la permanenza durava da un anno e otto mesi.
  • ne derivava la prevedibilità di condotte come quella che aveva portato alla scomparsa e poi la morte.
  • il danno da perdita del rapporto parentale era stato richiesto con domanda non rigettata dal Tribunale, come eccepito dalla difesa della struttura, essendo stato liquidato unitariamente al danno biologico nell’ambito del danno non patrimoniale subito iure proprio.
  • secondo le tabelle c.d. milanesi, parametro di omogenea equità, l’importo avrebbe dovuto essere anche maggiore di quello quantificato dal Tribunale.

Il ricorso della Casa di riposo

Avverso questa decisione ricorre in Cassazione la Casa di riposo lamentando il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale.

Ebbene, la S.C. osserva quanto sia evidente che, sia il Giudice di primo grado che il secondo grado, hanno implicitamente ma univocamente fatto leva sulle nozioni di comune esperienza per cui, nel caso di rapporto di diretta discendenza, come quello tra madre e figlio, sussistono, secondo acquisiti canoni di normalità che costituiscono patrimonio comune, conseguenze pregiudizievoli per la perdita del rapporto parentale, così come per la connessa sebbene distinta sofferenza morale, a prescindere dalla mancanza di una convivenza.

Difatti, il Tribunale aveva osservato che erano necessarie sia l’allegazione che la prova anche presuntiva per la sofferenza da perdita del rapporto, non per la perdita relazionale stessa, e, nonostante fosse risultata la mancanza di convivenza e null’altro per meglio definire la relazione tra la figlia e la madre, tuttavia era emerso, con certificazione medica, un pregiudizio psichico chiaramente “riconducibile” al trauma della perdita, che dunque era stata sofferta ed era riferibile a un rapporto effettivo e non meramente anagrafico, “in tale contesto” procedendosi a una liquidazione del danno non patrimoniale “unitariamente inteso”.

Per queste ragioni le motivazioni della decisione di secondo grado risultano congrue e logiche, mentre non può dirsi che vi sia vincolo legale di prova, non previsto da alcuna norma, per l’accertamento di un pregiudizio fisico o psichico. La Corte di appello ha spiegato che quello da perdita del rapporto parentale, liquidato secondo le tabelle milanesi, era superiore a quello complessivamente liquidato dal Tribunale, sicché non vi è interesse alla censura in ordine all’esatta specificazione del danno (biologico) psichico proprio, a mezzo di accertamento peritale officioso.

Il contratto atipico di spedalità

La vicenda di specie riguarda la responsabilità della struttura per fatto proprio, derivante dal contratto atipico di spedalità, che doveva ritenersi includere gli obblighi di vigilanza, non ostandovi le inefficaci previsioni regolamentari interne né le dichiarazioni della figlia all’ingresso della madre, indicata come parzialmente autosufficiente e non pericolosa per gli altri, nella casa di riposo, posta la necessaria conoscenza da ritenere emersa in fatto e consolidatasi nel corso della non breve permanenza, dell’assistita, senza che fossero intervenute, all’esito, richieste di modifica del rapporto contrattuale da parte dei gestori del gerocomio.

Tale responsabilità è stata correttamente inquadrata, dovendo qualificarsi la condotta della persona dipendente a mezzo della quale l’ente agisce, ai sensi dell’art.1228, c.c., a tutto ciò è sotteso un accertamento in fatto non specificatamente censurato col ricorso.

La S. Corte rigetta integralmente il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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