Il datore di lavoro può chiedere il risarcimento per assenza del dipendente infortunato solo se dimostra che la prestazione del collaboratore era insostituibile o difficilmente sostituibile. L’analisi del Tribunale e della Corte d’Appello conferma che il risarcimento limitato al danno emergente comprende le retribuzioni e i contributi obbligatori versati durante l’assenza, mentre ulteriori pretese richiedono la prova dell’impossibilità di sostituire il lavoratore. La decisione ribadisce il principio secondo cui l’onere probatorio in materia di danni da assenza grava sull’attore (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 23 settembre 2025, n. 25921).
La vicenda
Per chiedere il risarcimento per assenza del dipendente, l’Autonoleggio cita a giudizio l’assicurazione, proprietario e conducente del veicolo responsabile del tamponamento. Dal 2012 aveva alle proprie dipendenze un operaio specializzato, quarto livello, assunto a tempo indeterminato che, alla guida del suo motoveicolo, era stato tamponato dal veicolo che lo seguiva, a sua volta tamponato dall’autoveicolo (chiamato difatti a giudizio)…





