Cliente caduta nel piazzale del punto vendita, esclusa responsabilità del venditore

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Una visita in un punto vendita di materiali edili si è trasformata in un contenzioso giudiziario. Una cliente, accompagnata da un commesso, è caduta nel punto vendita, inciampando contro la sporgenza di un pallet nel piazzale e riportando lesioni.
Sia Tribunale che Corte di appello hanno ritenuto mancante la prova che l’ingombro del bancale non fosse visibile dalla danneggiata. Anche la Cassazione ha confermato l’assenza di colpa: l’ostacolo era visibile e il danno poteva essere evitato con la normale attenzione (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 28 agosto 2025, n. 24056).

I fatti

La donna, accompagnata da un suo dipendente, stava visitando la esposizione di piastrelle che intendeva acquistare. Arrivata nel piazzale, è caduta nel punto vendita perché aveva urtato una sporgenza di un bancale di legno e, perso l’equilibrio, era finita a terra, riportando lesioni. Il Tribunale rigetta la domanda, negando la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l’evento e rilevando che l’incidente era riconducibile alla mera distrazione dell’attrice, tanto più che “proprio la circostanza che l’attrice stesse percorrendo un percorso ristretto, da consentire solo il passaggio di una persona, avrebbe dovuto suggerirle di prestare ancora più attenzione a dove poggiare i piedi“.

Come il Tribunale di Nuoro anche la Corte di appello rigetta la domanda in quanto l’incidente era avvenuto all’esterno, in pieno giorno nel mese di maggio, con luce naturale che consentiva buona visibilità dei luoghi e degli spazi e che, come da fotografie in atti, gli spazi e i camminamenti tra i pallet – seppure non tracciati con apposita segnaletica – erano ben visibili e comunque percorribili, restando irrilevante, nella valutazione del caso concreto, l’accertamento della sussistenza o meno della violazione delle disposizioni di prevenzione degli infortuni sul lavoro poste anche a tutela dei terzi. Neppure è risultato provato che nel percorso compiuto dalla vittima vi fossero ingombri che ostacolavano la visibilità dello spigolo o scheggia del pallet, oppure vi fossero ingombri che occultassero la disposizione degli stessi pallet in fila con le loro sporgenze di conformazione.

In altri termini, la condotta tenuta dalla vittima è stata considerata idonea ad assumere efficacia causale unica ed esclusiva dell’evento dannoso, interruttiva del nesso causale, che ha reso la res una mera occasione della caduta, con conseguente esenzione da ogni responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.

L’intervento della Cassazione

La vittima sostiene che i Giudici di appello, in assenza di prove avrebbero considerato sussistente il caso fortuito interruttivo del nesso causale, per la pretesa “disattenzione” della danneggiata caduta nel punto vendita, altresì dichiarando irrilevante l’inosservanza delle norme antinfortunistiche da parte del custode. La Corte sarebbe giunta alla affermazione della esclusiva efficacia causale del comportamento della vittima esonerando la convenuta dalla prova del caso fortuito e ricorrendo ad una serie di presunzioni basate su fatti inadeguati e inconferenti per consentire la sequenza del ragionamento inferenziale con cui ha giustificato la dichiarazione di interruzione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.

Ebbene, dando per più che noti i criteri degli ultimi anni elaborati dalla giurisprudenza, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita (il pallet e la sua relativa sporgenza) e la caduta accidentale occorsa alla donna, la Corte di secondo grado ha correttamente applicato detti principi, perché – avendo ritenuto visibile l’ingombro – ha ritenuto integrata la prova del caso fortuito, mandando assolta la convenuta da responsabilità, proprio in quanto la danneggiata avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, usando l’ordinaria diligenza.

La Corte ha ritenuto integrata la prova del caso fortuito

La Corte di appello non ha addossato l’onere della prova sulla parte danneggiata (che non vi era per legge tenuta), poiché ha motivato che dalle prove acquisite non risultano elementi da cui desumere che l’ostacolo fosse coperto alla vista della stessa.

Corre l’obbligo di precisare, per completezza, che la valutazione con cui il Giudice di merito reputi gravi, precisi e concordanti gli indizi a sua disposizione (ovvero ne abbia escluso la gravità, la precisione e la concordanza), non può essere sindacata sic et simpliciter in Cassazione, Il giudizio di gravità, precisione e concordanza degli indizi deve derivare dalla valutazione dei seguenti concetti, ossia:

  1. applicando il ragionamento probabilistico per valutare la gravità.
  2. stimando il grado di probabilità dell’ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione.
  3. mettendo in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza.

In definitiva, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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