Non sempre il gestore di un supermercato può essere ritenuto responsabile per le cadute dei clienti. Lo ha ribadito la Cassazione in un caso relativo a una donna caduta sullo scivolo del supermercato, chiarendo i limiti della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. e il ruolo determinante della condotta del danneggiato (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 28 agosto 2025, n. 24071).
La caduta del supermercato
La vittima della caduta ha chiesto che il gestore del supermercato di Cavallino fosse dichiarato responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c. o, in subordine, dell’art. 2043 c.c., per l’incidente avvenuto il 15 maggio 2009 intorno alle ore 12.30. In quella circostanza, mentre usciva dall’esercizio commerciale, la donna era scivolata sullo scivolo in muratura posto all’ingresso, cadendo rovinosamente a terra e riportando gravi lesioni.
Con sentenza n. 2710/2017 del 27/6/2017 il Tribunale rigetta la domanda e compensa le spese processuali, rilevando che il caso concreto rientrava nell’ipotesi di cui all’art 2051 c.c., ma che la custodia era riscontrabile esclusivamente in capo ai proprietari dell’immobile ove s’era verificato il sinistro, estranei al giudizio.
La Corte di appello di Lecce conferma il primo grado e osserva che, pur a ritenere erronea l’affermazione del Giudice di primo grado riguardo l’individuazione del custode, dalla documentazione acquisita emergeva che lo scivolo in muratura in questione, posto all’ingresso/uscita del supermercato, era alto circa 30 cm., aveva la funzione di attenuare il dislivello della soglia con il marciapiede ed era certamente visibile, in quanto di colore diverso rispetto al fondo stradale. La Corte osserva inoltre che la vittima ben conosceva i luoghi e che il suo comportamento non era stato prudente e accorto, assurgendo a causa esclusiva nella verificazione del danno lamentato. In ogni caso, osservano ancora i Giudici di appello, risultava infondata anche la domanda ex art. 2043 c.c., non essendovi prova che la struttura in muratura potesse qualificarsi come insidia o trabocchetto.
L’intervento della Cassazione
La vittima lamenta che la Corte di Lecce non abbia descritto quale sarebbe stata in concreto la condotta imprudente e/o disattenta, non rendendo conto della effettiva ricostruzione dell’accaduto. Si duole, inoltre, del fatto che il Giudice di appello avrebbe ignorato che la condotta colposa non è automaticamente idonea a interrompere il nesso causale, occorrendo invece che essa abbia carattere tale da farle assumere efficacia causale esclusiva rispetto allo stato della cosa. Aggiunge poi la ricorrente che l’apprezzamento del Giudice d’appello circa la diversità di colore dello scivolo, rispetto alla sede stradale, come operata in forza dei rilievi fotografici in atti, risulta falsata dalla circostanza per cui detta diversa colorazione venne realizzata solo dopo il sinistro per cui è processo, così come altri accorgimenti.
La Suprema Corte rigetta tutte le censure svolte.
La Corte pugliese, pur non descrivendo l’esatta dinamica del sinistro (per meglio intendersi: se la A. avesse approcciato lo scivolo col piede destro o sinistro, se tenesse in mano una o più buste della spesa, se l’uscita fosse impegnata o meno da altri clienti, ecc.), sul rilievo che la danneggiata abitualmente frequentava l’esercizio e, dunque, conosceva perfettamente lo stato dei luoghi, ha tratto la conseguenza logica per cui la caduta non poteva che ascriversi alla sua disattenzione.
Siamo di fronte a un percorso motivazionale del tutto comprensibile e logico ben compreso dalla ricorrente, che infatti ne ha colto ogni snodo, censurandolo con gli ulteriori motivi proposti.
La responsabilità del danneggiante è di natura oggettiva
Ad ogni modo, la responsabilità del danneggiante è di natura oggettiva: negli ultimi due anni è stato definitivamente chiarito che La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione del nesso di causalità tra la “cosa” in custodia ed il danno, mentre sul danneggiante grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato, come noto, da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità e inevitabilità.
Una recente pronunzia ha indicato che il custode può andare esente dalla responsabilità in parola solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda da ultimo Cass. n. 1404/2025):
- a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del caso fortuito.
- b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima.
- c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile.
- d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
- f) valutare se il danneggiato ha rispettato il generale dovere di ragionevole cautela; g) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale; h) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
La prova del caso fortuito per la caduta al supermercato
Ebbene, la Corte di Lecce si è esattamente attenuta a tali principi, perché ha ritenuto integrata la prova del caso fortuito proprio in forza della accertata disattenzione della vittima, idonea ad interrompere il nesso di causalità. La pregressa conoscenza dello stato dei luoghi da parte della danneggiata (che avrebbe, dunque, potuto prevedere ed evitare il danno), la ritenuta violazione del generale dovere di ragionevole cautela e la irrilevanza della astratta prevedibilità della condotta della vittima, unitamente al suo comportamento imprudente, depongono quindi per la correttezza giuridica della valutazione d’appello.
La Corte di appello, nell’ascrivere l’efficienza causale esclusiva alla disattenzione della vittima, ha esercitato i suoi poteri valutativi sugli elementi istruttori disponibili che sono incensurabili in Cassazione.
Tutte le questioni fattuali che, secondo la vittima sarebbero state vagliate dal Giudice d’appello risultano assorbite dalla indiscussa conoscenza dei luoghi da parte della ricorrente e dal conseguente accertamento sulla natura del suo comportamento, ritenuto disattento.
Ergo, l’esito della lite non potrebbe assumere significato diverso rispetto a quello adottato dal Giudice del merito e il ricorso viene integralmente rigettato.
Avv. Emanuela Foligno






