Codice verde a paziente con infarto in corso, infermiere condannato

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L’operatore sanitario, responsabile del servizio di triage, aveva errato valutazione rispetto ai sintomi manifestati dal paziente nonché all’anamnesi familiare

Aveva colposamente errato la valutazione nei confronti di un paziente, trascurando le indicazioni contenute nel referto redatto dal personale dell’ambulanza e le dichiarazioni rese dai familiari circa la morte per infarto del padre del paziente. Per tali motivi un infermiere era stato condannato dai giudici di merito per omicidio colposo in relazione alla morte di un uomo, giunto in Pronto soccorso con un infarto in corso.
L’operatore sanitario, responsabile del servizio di triage, aveva assegnato alla vittima un codice verde, in luogo del codice giallo imposto dalla corretta valutazione dei sintomi in sede di accettazione; il paziente era rimasto quindi per un lungo periodo di tempo senza l’adeguata assistenza e solo gli infermieri subentrati nel turno, una volta accertatene le gravissime condizioni, lo avevano ricoverato nel reparto di cardiologia dove, tuttavia, era deceduto.
La Corte di Appello aveva ritenuto l’infermiere responsabile senza alcun dubbio dal momento che a causa della sua valutazione erano trascorse circa due ore in cui il paziente non aveva ricevuto alcun tipo di cura. Il sanitario sarebbe colpevole di aver violato le linee guida del triage, nonché le regole di comune diligenza e perizia richieste agli infermieri professionali addetti al Pronto Soccorso, tenuto conto dei sintomi mostrati dal paziente e della acquisita anamnesi familiare.
I Giudici di secondo grado hanno inoltre accertato il rapporto di causalità tra la condotta dell’imputato e il decesso, evidenziando come l’assegnazione di un corretto codice di priorità avrebbe comportato, secondo le indicazioni delle linee guida e la buona pratica medica nel settore infermieristico, l’effettuazione dell’elettrocardiogramma entro trenta minuti e tale esame avrebbe consentito di intraprendere utilmente il corretto percorso diagnostico e terapeutico.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18100/2017 – pur annullando senza rinvio ai fini penali la pronuncia impugnata per intervenuta prescrizione del reato – ha ritenuto corrette le conclusioni dei Giudici di merito ricordando, in relazione all’accertamento del rapporto di causalità, che nella verifica dell’imputazione causale dell’evento, occorre effettuare un giudizio predittivo, sia pure riferito al passato. Il giudice, in altri termini, si deve interrogare su cosa sarebbe accaduto se l’agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta.
Nel caso di causalità omissiva, quale quello preso in esame, la Cassazione ha sottolineato come la giurisprudenza ne abbia enunciato il carattere condizionalistico. Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto.
Nel caso in esame, secondo gli Ermellini, le valutazioni della Corte d’Appello “risultano immuni dalle dedotte aporie di ordine logico e paiono del tutto congruenti, rispetto all’acquisito compendio probatorio”; rispetto all’addebito del delitto colposo, sarebbero dunque sussistenti le condizioni oggettive e soggettive per l’affermazione di responsabilità.

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