La compagnia assicurativa che richiede le lastre per la liquidazione del danno biologico rischia la segnalazione all’Ivass

Un impresa assicuratrice è stata segnalata all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni dopo la notifica, nei suoi confronti, di una sentenza di condanna da parte del Giudice di Pace di Venezia. La compagnia era stata chiamata in giudizio da una donna rimasta vittima di un incidente stradale in qualità di trasportata sul sedile posteriore a bordo di una vettura tamponata da un altro autoveicolo. La signora aveva riportato lesioni personali che erano state accertate in Pronto soccorso. Nello specifico era stata riconosciuta affetta da ‘trauma mielico col cervicale’.
Tuttavia, a fronte della richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, avanzata dalla donna nei confronti dell’Assicurazione, quest’ultima eccepiva l’impossibilità di accertare e valutare il danno biologico permanente, ritenendo le lesioni non accertate strumentalmente ai sensi della normativa vigente. Il tutto nonostante gli accertamenti e le visite cui si era sottoposta la danneggiata e la relazione di un consulente tecnico di parte prodotta nei confronti dell’impresa assicurativa in occasione del fallito tentativo di composizione bonaria della vertenza.
Il Giudice di pace, con la pronuncia n. 769 del 12 novembre 2016, ha invece rilevato che “le lesioni riportate dall’attrice siano state obiettivate tramite un rigoroso accertamento clinico” e che “nella grande maggioranza dei traumi minori del collo con ‘colpo di frusta’ a contraccolpo dorso lombare non si verificano lesioni vertebrali fratturative o seriamente dislocative”. Il valore diagnostico degli accertamenti radiologici standard è limitato, “non essendo in grado di rilevare le alterazioni dei tessuti molli paravertebrali sollecitati dal trauma.
Inoltre, in base alle risultanze delle CTU disposte ed effettuate a tre anni di distanza dal sinistro, le lesioni risultavano accertate e il medico legale ha ritenuto verosimile che fossero state determinate dal tamponamento riconoscendo un danno biologico permanente al 2-3%.
In totale – sommando la quantificazione del danno biologico (3.366, 44 euro), del danno morale (504 euro), delle spese mediche e specialistiche (1632,43 euro) e della CTP stragiudiziale (363 euro), oltre a spese viaggi e varie (150 euro) – l’impresa assicuratrice è stata condannata al pagamento di 6016,79 euro, a cui si aggiungono le spese legali e consulenziali. A non bastare, in base all’articolo 148, comma 10 del Codice delle Assicurazioni, il Giudice ha disposto la trasmissione della sentenza all’Ivass.
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Il tamponamento

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