Le complicanze verificatesi dopo gli intervento di mastopessi e liposuzione, sebbene prevedibili e fatte oggetto di specifica informazione alla paziente, non erano tuttavia prevenibili.
Il caso
La donna si sottopone a interventi di mastopessi bilaterale, liposuzione dell’interno cosce e dell’addome e lifting dell’interno cosce presso gli Istituti Clinici Zucchi Spa di Monza. Gli interventi estetici erano stati eseguiti asseritamente in modo imperito e senza previa corretta acquisizione del consenso informato. A seguito di questi la donna aveva riportato danni estetici consistenti in cicatrici con cheloidi alle cosce e alle areole del seno, con recidiva di ptosi mammaria.
Tribunale di Mantova e Corte di Brescia rigettano la domanda risarcitoria formulata nei confronti del chirurgo estetico e della società Istituti Clinici Zucchi Spa.
I Giudici di appello hanno ritenuto correttamente adempiuto l’obbligo di informazione essendo il modulo prestampato di consenso informato, debitamente sottoscritto dalla paziente e “personalizzato” mediante la specifica indicazione delle complicanze più frequenti degli interventi di mastopessi e liposuzione, come la comparsa di cicatrici sia nella zona dell’interno delle cosce che sul seno, ove avrebbero potuto assumere la forma di “T rovesciata”.
Oltre a ciò hanno reputato, basandosi sulla CTU svolta in prime cure, gli interventi estetici di mastopessi e liposuzione correttamente eseguiti e praticati sul piano tecnico, anche sul rilievo secondo cui, avuto riguardo alle condizioni fisiche della paziente, le complicanze verificatesi, sebbene prevedibili (e, come tali, fatte oggetto di specifica informazione), non erano tuttavia prevenibili.
Il ricorso in Cassazione
La questione approda in Cassazione dove la donna lamenta il mancato invocato rinnovo della CTU.
Oltre le ragioni di inammissibilità specificamente riferibili alla redazione del ricorso, in termini più generali viene rilevato che le censure evocano l’omessa pronuncia sul motivo di appello diretto a criticare la CTU e la statuizione di rigetto della richiesta di rinnovo della stessa (Cassazione civile, sez. III, 04/11/2024, n.28270)
Così intese le censure appaiono “perplesse e contraddittorie”, sostiene la Cassazione, dal momento che la stessa ricorrente, dopo aver ricordato il “dovere di esaminare tutti i mezzi di impugnazione”, ammette che nessuna omessa pronuncia è stata in realtà posta in essere sul detto motivo di appello, per avere, al contrario, la medesima Corte territoriale espressamente reputato lo stesso “ai limiti dell’ammissibilità per genericità delle doglianze” e comunque “infondato”, sul rilievo, tra l’altro, che la relazione del CTU, oltre a risultare esente da vizi, era altresì comprensiva delle risposte rese ai Consulenti di parte.
In realtà la donna ha inteso “colpire” il giudizio di fatto espresso dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tale giudizio, ove – come nella specie – debitamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità in quanto rientra nella competenza esclusiva del Giudice del merito, cui è anche demandata la discrezionale valutazione circa la rinnovazione della CTU.
Ad ogni modo, non viene dedotto alcun fatto discusso e decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame, indebitamente censurandosi sotto tale profilo il criticato omesso rinnovo della CTU e quindi, inammissibilmente, proprio l’esercizio del detto potere discrezionale integrante prerogativa del Giudice del merito.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno