L’automobile, in prossimità di un incrocio, si arresta davanti alle strisce pedonali e viene tamponata da veicolo che giungeva da retro.
La vicenda giudiziaria
Il proprietario-conducente della Citroen Station Wagon e la compagnia Allianz Assicurazioni, vengono citati davanti al Giudice di Pace di Altamura per il tamponamento da loro provocato il giorno 10/11/2005, quando la Lancia Y, giunta in prossimità di un incrocio, si arrestava davanti alle strisce pedonali.
L’assicurazione sosteneva che l’impatto era stato provocato da una manovra di retromarcia posta in atto dalla Lancia Y.
Il Giudice di Pace di Altamura, escussi dei testi, riteneva non attendibile una teste di parte attrice in ragione del legame di amicizia con la stessa e considerò invece rilevanti le dichiarazioni rese dalla conducente del veicolo Citroen e quelle di un collega di lavoro della stessa, non ammise la CTU meccanica richiesta dall’attrice ma la sola CTU medico-legale. In conclusione, riteneva che la parte attrice non avesse dato prova del tamponamento alle strisce pedonali e che vi fossero piuttosto elementi per ritenere che, a causa di una leggera pendenza esistente sul manto stradale, la Lancia Y della danneggiata avesse inavvertitamente indietreggiato toccando lievemente la parte anteriore della Citroen che la seguiva, e rigettava la domanda.
Successivamente, in funzione di giudice di appello, il Tribunale di Bari con sentenza n. 4691 del 18/12/2019, ha confermato una lacuna probatoria in ordine al nesso di causalità tra il sinistro e i danni lamentati dalla Lancia Y, e ha rigettato il gravame.
Il ricorso in Cassazione
La vicenda finisce in Cassazione. La proprietaria della Lancia Y lamenta incongruenza e illogicità della decisione di appello laddove avrebbe ritenuto, da un lato, insufficiente il proprio corredo probatorio, dall’altro dimostrato l’indietreggiamento della Lancia Y.
La suddetta censura è corretta e viene accolta dalla Cassazione (Cassazione Civile, sez. III, 20/05/2024, n.14000). Infatti la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto l’esclusiva responsabilità della Lancia Y è “meramente apodittica”. In assenza di testimoni oculari, il giudice anziché, vagliare l’attendibilità delle testimonianze assunte ponendole a confronto tra loro, o disponendo l’ammissione di una CTU volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro, ha desunto elementi di prova dal mero riscontro oggettivo dei danni presenti sulle autovetture.
Infatti, il Giudice di appello (errando) ha affermato: “E il riscontro oggettivo è dato dal tipo di danni presenti sulle autovetture coinvolte nel sinistro. Per quel che riguarda la Citroen i danni localizzati nella parte anteriore sono stati quantificati e liquidati in 1.000 euro dalla Compagnia di Assicurazioni…mentre la minore somma di 500 euro è stata determinata dal perito fiduciario della Allianz per i danni sulla parte posteriore della Y10…(omissis).
L’entità dei danni riconosciuti e liquidati nella fase stragiudiziale alla Citroen, rispetto a quelli più esigui riportati dalla Y10 è compatibile allora con una ricostruzione del sinistro che ha visto spostarsi l’energia cinetica dall’auto Y10 in indietreggiamento verso la Citroen scaricandosi con maggior violenza sulla sua parte anteriore. Può così dirsi dimostrata una manovra di improvviso indietreggiamento dell’autovettura Lancia Y, il che neutralizza la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2 c.c., non potendosi muovere alcun rimprovero al conducente della Citroen”.
Il ragionamento apodittico della Corte di Appello
Questo ragionamento è effettivamente apodittico in quanto non si comprende perché i maggiori danni riportati dalla Citroen, rispetto alla Lancia facciano presumere che la Y10 abbia svolto una improvvisa manovra di indietreggiamento e non anche che essa sia stata invece tamponata. Egualmente, non si comprende il perché “l’energia cinetica” derivante dal movimento sia stata ritenuta compatibile esclusivamente con la manovra di indietreggiamento e non anche con un tamponamento.
Oltre a ciò, il Giudice di Appello non ha valutato se la Citroen avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno; tale accertamento andava compiuto, considerando che, oltre alla possibile violazione dell’art. 154 CdS, la fattispecie era astrattamente sussumibile anche sotto l’art. 149, comma 1 CdS, secondo cui il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede.
La decisione viene cassata e rinviata al Tribunale di Bari, in persona di altro magistrato.
Avv. Emanuela Foligno






