Complicanze irreversibili da vaccinazioni obbligatorie

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La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul riconoscimento di indennizzo aggiuntivo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, sentenza 25 novembre 2024, n. 30256).

La vicenda

Il Ministero della Salute viene condannato dai Giudici di secondo grado a corrispondere, con la medesima decorrenza dell’indennizzo ex art. 2 l. n. 210/1992, l’indennizzo ex art. 1 l. n. 229/2005.

I Giudici di appello hanno chiarito che il decreto stabilisce che l’indennizzo aggiuntivo decorra dalla data di inizio di validità della L. n. 229/2005 per chi aveva già diritto all’indennizzo base a quella data. Invece, per coloro che hanno acquisito il diritto all’indennizzo base successivamente, la decorrenza dell’indennizzo aggiuntivo coincide con quella dell’indennizzo base.

In particolare, la Corte d’appello di Milano ha condannato il Ministero della Salute a corrispondere, con la medesima decorrenza dell’indennizzo ex articolo 2 L. 210 del 92, l’indennizzo ex articolo 1 comma 4 legge 229 del 2005, nonché alla rivalutazione dell’indennizzo da ultimo indicato successivamente al primo anno dalla decorrenza della prestazione, aderendo alla pronuncia n. 16842 del 2016, che aveva ritenuto che l’ulteriore indennizzo concorre con l’indennizzo ex lege 210 con la medesima decorrenza.

Il Ministero della Salute ricorre in Cassazione

In Cassazione viene contestato alla Corte di appello di avere applicato retroattivamente l’indennizzo introdotto dalla legge del 2005.

Il decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2006, recante “Ricognizione delle modalità procedurali relative all’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie previsto dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, all’art. 1, comma 4”, riconosce l’indennizzo aggiuntivo a decorrere “dalla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229 per i soggetti che risultano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, già titolari dell’indennizzo base”.

Per i soggetti che acquisiscono la titolarità dell’indennizzo base in data successiva, il decreto puntualizza che “il riconoscimento dell’indennizzo aggiuntivo spetta decorrenza dalla data dell’indennizzo base”.

Il decreto citato ancora la decorrenza dell’indennizzo aggiuntivo alla data di entrata in vigore della Legge n. 229 del 2005, per chi, a quella data, risulti già titolare dell’indennizzo base, mentre solo per chi acquisisca il diritto all’indennizzo base in epoca posteriore, la decorrenza dell’indennizzo aggiuntivo collima con la decorrenza dell’indennizzo base.

Ciò non si pone in contrasto con la lettera dell’art. 1 della Legge n. 229 del 2005, che non contempla l’efficacia retroattiva della nuova disciplina e, anche al fine di approntare l’indispensabile copertura finanziaria (art. 81 Cost.), non apporta alcuna deroga univoca alla generale operatività delle leggi soltanto per l’avvenire (art. 11 delle preleggi).

Riguardo al fatto che l’indennizzo sia corrisposto ai soggetti danneggiati di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 210 del 1992, e si affianchi all’indennizzo base, non implica che la decorrenza debba essere la medesima di tale indennizzo, quando il dato positivo contenga indicazioni divergenti.

Nel caso di specie, la decorrenza è sancita in termini uniformi e s’inquadra in un sistema più articolato ed organico di provvidenze, destinate a offrire ristoro anche per il periodo che prelude all’entrata in vigore della legge.
Inoltre, specifica la Cassazione, il fluire del tempo ben può assurgere a elemento distintivo tra le diverse situazioni poste a raffronto e, in un contesto contrassegnato da appropriati correttivi volti a conferire il necessario rilievo anche alle situazioni pregresse, non si può predicare alcun vincolo costituzionale circa la necessità di estendere anche al passato, in termini indiscriminati, una più favorevole disciplina sopravvenuta.

I limiti posti dall’art. 3 Cost. non sono stati, dunque, disattesi.

Avv. Emanuela Foligno

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