Intossicazione alimentare in vacanza e diritti del turista danneggiato

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Il turista danneggiato può richiedere il rimborso del prezzo pagato per i giorni di vacanza non goduti a causa dell’intossicazione e il rimborso delle spese sanitarie sostenute per la diagnosi e la cura (Tribunale Bologna, sent. 2663/2024).

Il danno biologico patito a causa della errata prestazione turistica

Nel contratto di pacchetto turistico vi sono due distinti servizi turistici. I servizi turistici contemplati dal codice del turismo (D.lgs 79/2011) sono:

  • a) trasporto passeggeri;
  • b) alloggio non per fini residenziali;
  • c) noleggio auto o veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
  • d) servizi turistici che non costituiscono parte integrante dei precedenti (ad esempio, concerti, escursioni, visite guidate, ecc…).

A volte il “pacchetto” turistico comprende il pernottamento e la somministrazione di cibi e bevande. La responsabilità per l’esecuzione di tali servizi turistici è dell’organizzatore (art. 42 codice del turismo). In relazione al servizio di ristorazione, l’organizzatore è tenuto a rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza in tema di corretta conservazione dei cibi, contemplate dal Regolamento CE 852/04.

Pertanto, nel caso di intossicazione derivata dalla somministrazione di cibi e/o bevande, relativamente al danno patrimoniale, può essere richiesto il rimborso del prezzo pagato per i giorni di vacanza “non goduti” a causa dell’intossicazione e il rimborso delle spese sanitarie sostenute.

Il danno da vacanza rovinata e i diritti del turista danneggiato

Invece, il danno non patrimoniale, è disciplinato dall’articolo 46 del codice del turismo ed è noto con la dicitura “danno da vacanza rovinata”.

Chiaramente, il danno non patrimoniale per essere risarcibile deve essere tale da compromettere in modo grave il periodo di vacanza del viaggiatore-turista, inteso quale momento irripetibile di svago e di riposo.

Una sentenza di merito (Trib. Catanzaro sent. 290/2023), ha statuito che il danno non patrimoniale può essere desunto dalla dimostrazione dell’inadempimento da parte dell’organizzatore e dalla conseguenza che l’inadempimento ha fatto venir meno la finalità turistica per la quale il presunto danneggiato aveva stipulato il contratto di pacchetto turistico. Invece, quando vi siano conseguenze biologiche di natura permanente, sarà necessario un accertamento medico-legale.

Questo significa che il “danno da vacanza rovinata” è, ovviamente, ontologicamente differente dal danno biologico eventualmente patito a causa della errata prestazione turistica.

Avv. Emanuela Foligno

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