Il danno da vacanza rovinata va identificato con il pregiudizio psichico-materiale sofferto dal turista per la mancata realizzazione del soggiorno programmato
“Il danno da vacanza rovinata va identificato con il pregiudizio psichico-materiale sofferto dal turista per la mancata realizzazione della vacanza programmata, a causa dell’inadempimento dell’organizzatore. Il mancato godimento della vacanza legittima, indipendentemente dalla risoluzione del rapporto, la richiesta di risarcimento, correlata al tempo inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta, quando l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni è non di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.”.
In tali termini si è espressa la Corte d’Appello di Genova (sez. II, Sentenza n. 763 del 3 agosto 2020) .
Una compagnia di navigazione veniva citata dinnanzi al Tribunale di Savona per essere condannata al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento contrattuale, con riferimento a una crociera del febbraio 2010.
Il Tribunale di Savona respingeva la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite.
La Compagnia impugnava in appello lamentando la mancata valutazione della gravità dell’inadempimento.
La Corte territoriale evidenzia preliminarmente che il danno da vacanza rovinata va identificato con il pregiudizio psichico – materiale sofferto dal turista per la mancata realizzazione della vacanza programmata, a causa dell’inadempimento dell’organizzatore.
Il mancato godimento della vacanza legittima, indipendentemente dalla risoluzione del rapporto, la richiesta di risarcimento, correlata al tempo inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta, quando l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni è non di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.
La lesione, meritevole di essere ristorata, deve eccedere una certa soglia di offensività.
In base all’ indirizzo fornito dalle Sezioni Unite sull’argomento, il danno da vacanza rovinata va inteso come danno non patrimoniale, di natura morale, risarcibile solo nella misura in cui non si concretizzi in lesioni di scarso rilievo, così come previsto anche dall’art. 47 del Codice del Turismo, che richiama l’inadempimento contrattuale grave e il tempo della vacanza come funzionale alla realizzazione di un interesse non patrimoniale.
Nello specifico viene lamentato che la crociera sarebbe stata rovinata dalla presenza di passeggeri rumorosi e indisciplinati.
Tuttavia, le prove testimoniali svolte in primo grado non consentono di stabilire se la Compagnia abbia, o meno, adottato tutte le misure di sicurezza a bordo e la fondatezza della domanda risarcitoria, con particolare riferimento agli elementi di gravità tale da comportare un danno risarcibile.
L’appello per tali ragioni viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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