Componente psicogena prevalente nei postumi derivanti da infortunio sul lavoro (Cassazione Civile, Sez. lav., Sentenza n. 3168 depositata il 02/2/2022).

Componente psicogena prevalente. Con sentenza la Corte d’Appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha quantificato in misura pari al 15% l’invalidità permanente parziale reliquata in capo al lavoratore a seguito di infortunio.  

La Corte, per quanto qui rileva, dopo aver disposto la rinnovazione della CTU espletata in prime cure, ha ritenuto che nella quantificazione del grado di invalidità dovesse prescindersi dalla valutazione delle infermità riscontrate a carico dell’apparato genitale, siccome imputabile a componente psicogena prevalente,  e – sebbene il CTU nominato in appello le avesse ascritte (come già il CTU nominato in primo grado) al codice 347 della tabella acclusa al D.M. 12 luglio 2000, – ha ridotto di tre punti percentuali il grado d’invalidità accertato dal primo giudice.

Il lavoratore ricorre in Cassazione denunciando errata applicazione del D. Lgs. 38/2000 e erroneità per avere la Corte d’Appello ritenuto che le conclusioni del CTU nominato in seconde cure legittimassero una valutazione dell’invalidità permanente parziale reliquata a suo carico in misura pari al 15%, invece che nella misura del 18%.

Secondo il lavoratore, la circostanza che il CTU abbia precisato che “ove si dovesse valutare il danno complessivo prescindendo dall’infermità a carico dell’apparato genitale lo stesso va quantificato nella misura del 15%”, non giustificherebbe la scelta del collegio di seconde cure di escludere del tutto dalla valutazione medico-legale tale infermità, pienamente riconducibile alla voce di danno 347 di cui al D.M. 12 luglio 2000.

Ed ancora, il ricorrente lamenta erroneità e insufficienza della motivazione per avere la Corte territoriale disposto una nuova CTU senza motivare sul punto, nonché per essersi discostata dal giudizio espresso dal Consulente nominato.

Il primo motivo è fondato.

La sentenza impugnata, pur facendo proprie le conclusioni del secondo CTU nominato (secondo cui, tuttavia, “una componente menomativa della specie di quella riportata dal ricorrente, valutata sotto tutti i suoi aspetti, consente di modulare il danno complessivo nella misura del 18%”), ha ritenuto di dover scorporare “l’ulteriore 3% riferibile all’infermità a carico dell’apparato genitale”, siccome imputabile “a prevalente componente psicogena, per come evidenziato dallo specialista”, senza tuttavia avvedersi che la voce 347 del D.M. 12 luglio 2000, ricomprende espressamente tra i danni indennizzabili la “Impotentia coeundi lieve correggibile con trattamento medico o difficoltà al coito psicogena, comprensiva delle turbe psicorelazionali a seconda dell’età”, la quale, pertanto, avrebbe potuto essere legittimamente esclusa dal novero delle conseguenze indennizzabili dell’infortunio occorso all’odierno ricorrente solo previa dimostrazione dell’insussistenza di alcun nesso di causalità rispetto all’infortunio stesso.

Pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata viene cassata in relazione all’errato scorporo del 3% riferibile all’infermità a carico dell’apparato genitale, imputato a prevalente componente psicogena.

Ergo, nuovo esame da parte della Corte d’Appello di Catania in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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