I giudici del Tribunale di Catania si sono espressi in merito alla possibilità di comunicare il licenziamento via Whatsapp

È possibile comunicare il licenziamento via Whatsapp? Ma soprattutto, tale modalità, rispetta l’onere della forma scritta obbligatorio per legge?
Secondo i giudici del Tribunale di Catania, comunicare il licenziamento via Whatsapp rispetta il requisito della forma scritta previsto dall’art. 2 della legge n. 604 del 1966.
Con l’ordinanza emessa il 28 giugno 2017, il Tribunale di Catania si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso di specie affrontato dai giudici, una lavoratrice aveva agito in giudizio nei confronti dell’azienda datrice di lavoro, affinché potesse ottenere una sentenza che accertasse l’invalidità e l’inefficacia del licenziamento che le era stato intimato attraverso l’invio di un messaggio via Whatsapp. La richiesta era quella di condannare la società datrice di lavoro a reintegrarla in azienda, nonché a risarcirle i danni subiti.
In particolare, la lavoratrice contestava che comunicare il licenziamento via Whatsapp, così come era appunto avvenuto nel suo caso, non rispettava il requisito della forma scritta previsto dall’art. 2 della legge n. 604 del 1966.
La datrice di lavoro aveva però contestato la domanda della lavoratrice, sottolineando che comunicare il licenziamento via Whatsapp era idoneo ad “assolvere l’onere della forma scritta”, dal momento che il messaggio rappresentava un documento informatico.
A tal proposito, il Tribunale si è richiamato alla sentenza n. 17652 del 2007 della Corte di Cassazione, precisando che “in tema di forma scritta del licenziamento prescritta a pena di inefficacia, non sussiste per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali”, ben potendo “la volontà di licenziare essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara”.
Ne consegue quindi che, la modalità utilizzata nel caso in esame dal datore di lavoro, appariva idonea ad assolvere ai requisiti di forma dettati dalla legge in tema di comunicazione del licenziamento. Questo in quanto la volontà di licenziare era stata “comunicata per iscritto alla lavoratrice in maniera inequivoca”: a conferma di ciò, per i giudici, vi era il fatto che la stessa lavoratrice avesse subito reagito alla comunicazione stessa.
Alla luce di tali circostanze, il Tribunale di Catania ha rigettato l’impugnazione del licenziamento proposta dalla lavoratrice, compensando tra le parti le spese di giudizio.
 
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