Non è necessario il via libera dell’assemblea condominiale per esigere il pagamento delle spese da parte dei condomini inadempienti

Una condomina si era opposta al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Torino che le imponeva il pagamento di una somma a titolo di spese condominiali. La donna evidenziava, in particolare, che il pagamento era stato richiesto, per conto del condominio, dal geometra che era legale rappresentante della società che amministrava il condominio e non in persona della società amministratrice condominiale.
Tale circostanza avrebbe determinato un difetto di rappresentanza che avrebbe potuto essere sanato solamente attraverso una specifica delibera di autorizzazione dell’assemblea di condominio. Inoltre, secondo la condomina, l’importo richiesto non era stato quantificato correttamente e non era relativo alla gestione ordinaria del condominio.
Sia il Giudice di Pace che il Tribunale, non avevano accolto l’istanza della donna. Il Tribunale, in particolare, aveva evidenziato che il vizio lamentato dalla ricorrente fosse una “mera irregolarità”. Risultava evidente, infatti, che il geometra aveva inteso agire “per la società stessa nell’esercizio delle funzioni che essa ha di amministratore del condominio”.
La vicenda è quindi approdata davanti alla Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9583/2017, ha confermato le decisione presa nei precedenti gradi di giudizio, rigettando il ricorso presentato. Gli Ermellini hanno sottolineato come il decreto ingiuntivo fosse stato richiesto per ottenere il versamento delle quote di spese condominiali, rimaste inevase, che riguardavano la gestione ordinaria e il riscaldamento del condominio.
Per i Giudici di Piazza Cavour, l’amministratore di condominio, ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile, non necessita, ai fini del pagamento dei contributi condominiali di una specifica autorizzazione ad agire da parte dell’assemblea di condominio, potendo liberamente avviare un giudizio nei confronti dei singoli condomini. Nel caso in esame, pertanto, l’amministratore aveva del tutto legittimamente agito in giudizio e la domanda della ricorrente andava dunque respinta.

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