La legge attribuisce all’amministratore del condominio il potere di interrompere la fornitura, ma sui beni vitali quali l’acqua vanno garantiti dei quantitativi minimi
“In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”. E’ quanto prevede il terzo comma dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, così come modificato dalla legge n. 220/2012.
In altri termini, in caso di mancato pagamento delle spese condominiali da parte del condomino, se la morosità si è protratta per almeno sei mesi, l’amministratore è autorizzato dalla legge a staccare le utenze domestiche, sia pure limitatamente a quelle suscettibili di godimento separato.
In relazione alla sospensione del servizio idrico, tuttavia, la giurisprudenza si è divisa. Da più parti si è infatti osservato come l’acqua rappresenti un bene essenziale necessario per la sopravvivenza e la sospensione dell’erogazione costituirebbe una violazione del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato. Secondo tale linea di pensiero, l’interesse economico non potrebbe prevalere su quello alla salute e pertanto la norma in esame sarebbe valida solamente per i servizi comuni non essenziali.
E’ di tale avviso il Tribunale di Brescia, che con l’ordinanza n. 15600/2014, ha negato all’amministratore la possibilità di sospendere l’erogazione del servizio idrico a un condomino moroso poiché il servizio di fornitura idrica, attraverso un unico contratto condominiale, è comunque erogato da una società di somministrazione, instaurandosi tra l’ente e il condomino un contratto di mera intermediazione economica.
Gli altri condomini, inoltre, avrebbero potuto evitare di farsi carico delle morosità stipulando contratti individuali autonomi diretti con il fornitore. Infine, secondo il Giudice bresciano, la sospensione del servizio avrebbe pregiudicato direttamente e immediatamente le condizioni di vita e salute, ledendo valori di rango costituzionale.
Diversamente, il Tribunale di Modena, con un’ordinanza del 2015, si è pronunciato a favore della sospensione ritenendola legittima in virtù del potere di autotutela riconosciuto dalla legge all’amministratore laddove operi sulle parti comuni e non sulla proprietà individuale del moroso.
Sulla questione è da tener presente, inoltre, quanto disposto dal d.p.c.m. del 29 agosto 2016, in attuazione del collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2016, recante “disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato”. Il decreto, che si riferisce al rapporto tra qualunque utente (tra cui rientra anche il Condominio) e l’Ente erogatore, dispone che in caso di mora l’interruzione della somministrazione di acqua debba tenere conto di molteplici fattori di varia natura, da quelli alimentari, igienico-sanitari e di tutela della salute e delle tipologie di utenze, a quelli di tutela della risorsa fino alla necessità di copertura dei costi del servizio a garanzia dell’equilibrio economico finanziario della gestione.
Il provvedimento precisa, inoltre, che non sono disalimentabili le utenze degli utenti domestici residenti, che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, ai quali deve essere in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante al giorno. Nel caso in cui l’utente sia il condominio, pertanto, occorrerebbe garantire al condomino moroso che versi in tali condizioni, il numero di litri necessari al giorno cercando una modalità tecnica di sospensione della fornitura in modalità differenziata.




