I giudici della Sezione Lavoro della Cassazione hanno ribadito il principio dell’applicabilità della nuova disciplina della prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3 alle contribuzioni dovute alle casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti
La vicenda
Un avvocato aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Vasto avverso la cartella esattoriale con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 32.747,12 a titolo di contributi, sanzioni ed interessi dovuti dall’1.1.1989 al 23.6.2000, data, quest’ultima, della sua cancellazione dall’albo, dopo che vi era stato iscritto d’ufficio. Ebbene, l’adito tribunale accoglieva l’istanza, ritenendo che fosse intervenuta la prescrizione della pretesa creditoria azionata dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
La decisione è stata confermata anche in appello.
Dagli atti di causa era emerso che l’avvocato si fosse cancellato dall’albo professionale nel 2000; l’iscrizione d’ufficio era stata deliberata nell’aprile del 2008 in relazione a periodi anteriori al 2000; la Cassa Forense aveva, perciò, comunicato con lettera del 6.9.1999, ricevuta dal predetto, il 17.9.1999, i dati reddituali relativi al 1989 qualificati come professionali; solo con lettera del 7.5.2008 si faceva riferimento alla circostanza per la quale sulla base dell’esame della posizione reddituale dell’appellato e dei dati conosciuti alla Cassa era emerso il superamento dei limiti fissati dal Comitato dei Delegati per l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Forense e che, pertanto, era stata deliberata dalla Giunta la sua iscrizione d’ufficio a decorrere dall’1.1.1989 e fino al 23.6.2000.
Tra la data dell’atto interruttivo della prescrizione del 6.9.1999 e la lettera del 2008 era intercorso un periodo superiore ai cinque anni, per cui il credito in esame si era prescritto.
La decisione è stata confermata anche dai giudici della Cassazione.
Con l’unico motivo di ricorso la Cassa forense lamentava la violazione di legge in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione della pretesa creditoria.
Ma il ricorso non è stato accolto.
La giurisprudenza di legittimità, ha più volte ribadito il principio dell’applicabilità della nuova disciplina della prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3 alle contribuzioni dovute alle casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti.
Ebbene se è vero che la durata della prescrizione è quella generale quinquennale ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, nel caso in esame, il primo atto interruttivo risaliva al 1999, allorquando fu richiesto formalmente dalla Cassa Forense il pagamento dei contributi omessi in relazione all’annualità del 1989.
I giudici della Cassazione hanno inoltre, rilevato che la cancellazione dall’albo avvenne il 23.6.2000 e che solo la comunicazione dei dati reddituali di cui alla L. n. 576 del 1980, artt. 17 e 23 poteva far decorrere la prescrizione, così come previsto dal comma 2 dell’art. 19 della stessa legge.
«Senonché, l’omessa comunicazione dei dati reddituali poteva ritenersi superata dal dato cognitivo rappresentato dalla lettera interruttiva del 6.9.1999, inviata dalla stessa Cassa, nonché dalla cancellazione successiva del 23.6.2000, che non poteva non essere conosciuta dall’odierna ricorrente posto che ella stessa aveva provveduto a deliberarla».
La corte d’appello aveva perciò correttamente individuato la maturazione della prescrizione quinquennale con riferimento all’ultima lettera inviata all’avvocato il 7.5.2008, nella quale si faceva al superamento dei limiti fissati dal Comitato dei Delegati per l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Forense, per cui era stata deliberata dalla Giunta l’iscrizione d’ufficio a decorrere dall’1.1.1989 e fino al 23.6.2000.
La redazione giuridica
Leggi anche:
PEC SATURA: RESPONSABILE L’AVVOCATO PER MANCATA RICEZIONE DELL’ATTO