Il diritto di rivalsa dell’assicurazione decorre da quando tale diritto può essere fatto valere e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi
La vicenda
La vicenda trae origine dall’azione di risarcimento danni presentata dall’infortunato e dagli eredi della donna deceduta, in seguito ad un incidente stradale.
Entrambi erano terzi trasportati dell’auto condotta dal responsabile del sinistro. Accertato la guida in stato di ebbrezza e il trasporto difforme rispetto alle previsioni di legge e della carta di circolazione (nell’autovettura erano trasportate sette persone, oltre al conducente, di cui due sul sedile anteriore destro), il tribunale di Pescara condannava la compagnia assicurativa, in solido col proprio assicurato al risarcimento di tutti i danni patiti dalle vittime del sinistro.
Cosicché, dopo aver effettuato il pagamento in favore degli attori, della complessiva somma di 274.212,40 Euro, l’assicurazione agì in rivalsa nei confronti del suo assicurato, deducendo l’inoperatività della copertura assicurativa per guida in stato di ebbrezza e per trasporto difforme alle previsioni di legge e della carta di circolazione.
Il giudizio di merito
Il Tribunale accolse la domanda, rigettando l’eccezione di prescrizione, sul rilievo che, a fronte di un pagamento avvenuto il 31.5.2005, doveva aversi riguardo alla data di spedizione (22.5.2006) e non a quella di ricezione (14.6.2006) della prima raccomandata con cui la compagnia aveva richiesto la restituzione della somma pagata.
La Corte di Appello di L’Aquila confermò la sentenza precisando che trattandosi, nella specie, di atto di costituzione in mora, doveva trovare applicazione il principio generale di cui all’art. 1334 c.c. (secondo cui “gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”), di talché la ricezione risultava intempestiva in relazione alla data dell’effettuato pagamento (31.5.2005), in una situazione in cui si applicava (ratione temporis) l’originario termine annuale di prescrizione previsto dall’art. 2952 c.c.
Tuttavia, in caso di rivalsa la L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2, dispone che il dies a quo per l’esercizio dell’azione da parte dell’assicuratore “vada individuato, nel caso in cui il pagamento al danneggiato sia avvenuto a seguito di sentenza di primo grado, solo nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che accerta in via definitiva la responsabilità dell’assicurato (Cass. Civ. 3 marzo 2010, n. 5088 in motivazione)”;
Atteso che la sentenza di primo grado era passata in giudicato il 15.5.2006, non v’era dubbio che il termine annuale doveva intendersi rispettato.
Il ricorso per Cassazione
Il conducente assicurato si rivolgeva, pertanto, ai giudici della Cassazione deducendo l’erroneità della sentenza di merito per aver fatto applicazione delle norme giuridiche e aver richiamato precedenti giurisprudenziali attinenti alle ipotesi di surrogazione, non pertinenti al caso in esame.
Ed invero – a detta del ricorrente – «non può sostenersi -come ha fatto il giudice di secondo grado- che il giudizio intrapreso dai danneggiati nei confronti del danneggiante e dell’impresa assicuratrice comporti, fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, la sospensione della prescrizione del diritto che l’impresa assicuratrice vanta nei confronti del proprio assicurato L. n. 990 del 1969, ex art. 18, comma 2, in quando ciò “significa stravolgere completamente il dettato dell’art. 2945 c.c., comma 2”, essendo pacifico che “l’efficacia sospensiva della prescrizione del citato art. 2945 c.c., comma 2 vale solo per i diritti azionati nel processo e non per diritti connessi o comunque collegati”».
Ebbene il motivo è stato accolto dai giudici della Cassazione, i quali hanno confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in ipotesi di azione di rivalsa a norma della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2 (sostituito dall’art. 144, comma 2 C.D.A.), il termine di prescrizione è quello di cui all’art. 2952 c.c., comma 2 e decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del terzo danneggiato (cfr. Cass. n. 10351/2000 e Cass. n. 29833/2008), con la precisazione che il diritto di rivalsa “decorre da quando tale diritto può essere fatto valere e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e non invece dall’ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il globale depauperamento dell’assicuratore”
La redazione giuridica
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