Contributo unificato, chi vince sempre rimborsato dalla parte soccombente

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La restituzione della tassa per l’iscrizione al ruolo della causa, è sempre dovuta anche se non esplicitamente previsto dal giudice

Nell’ambito di un giudizio civile o amministrativo la parte soccombente è tenuta a restituire alla parte vittoriosa la somma pagata a titolo di contributo unificato, ovvero la tassa prevista per l’iscrizione a ruolo della causa presso la cancelleria del Tribunale, del Giudice di Pace o del TAR. La somma deve essere comunque corrisposta, anche nel caso in cui la sentenza del giudice non lo preveda espressamente.
Lo ha chiarito recentemente al Sole 24 Ore il Ministero dell’Economia spiegando che, in seguito alle modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo n.546 del 1992 (Codice del diritto tributario) entrate in vigore a inizio 2016 “le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l’imposta sul valore aggiunto, se dovuti”.
Peraltro tale interpretazione è in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione che si è consolidata a causa dei numerosi ricorsi presentati in base all’articolo 391 bis del codice di procedura civile (correzione di errore materiale) e relativi alla richiesta di rettifica di sentenze price della menzione esplicite della restituzione del contributo.
Il Ministero, inoltre, ha chiarito che qualora il giudice condanni il fisco al rimborso nei confronti del contribuente vittorioso piuttosto che al suo difensore, l’importo si diversifica in base alla titolarità o meno di partita IVA in capo al contribuente. L’articolo 15, comma 2, del Codice del processo tributario considera tra le spese di giudizio, anche “il contributo previdenziale e l’imposta sul valore aggiunto, ma solo se dovuti”.
In caso di titolarità della partita IVA, se il giudizio riguarda la professione o l’attività d’impresa, il contribuente non può pretendere l’IVA, anche se gli è stata addebitata dal difensore, ma solo il rimborso di onorari e spese. L’imposta fatturata dal difensore, infatti, non costituisce per lui un costo effettivo, essendo detraibile. Al contrario, se il contribuente non è titolare di partita IVA, l’importo liquidato dal giudice va maggiorato dell’IVA, non essendo effettuabile alcuna detrazione.
Infine, per quanto riguarda i contributi previdenziali per la cassa avvocati, onere accessorio conseguente al pagamento degli onorari per l’attività prestata dal difensore, è prevista la piena rimborsabilità, indipendentemente qualità dell’assistito, non essendovi alcuna detraibilità.
 

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