La legge attribuisce al lavoratore la facoltà di incrementare la propria posizione assicurativa con periodi di contribuzione volontaria ulteriori, rispetto a quelli cui si riferisce l’obbligazione contributiva, consentendo la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria

La vicenda

Nel 2013, la corte d’appello di Genova aveva respinto il ricorso presentato dall’INPS contro la decisione del giudice di primo grado, che aveva, a sua volta, riconosciuto il diritto di un privato cittadino al più favorevole trattamento pensionistico di anzianità, previsto dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 8, come modificato dalla L. n. 247 del 2007, per aver presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il discrimine temporale del 20 luglio 2007.
Secondo la normativa sopra citata “le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità vigenti prima della entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione”.
Per l’Inps tale disposizione va interpretata e ricostruita alla luce del disposto del D.P.R. n. 1432 del 1971, art. 7, che prevede che “la facoltà di contribuire volontariamente nelle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi possa essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione”.
Per la Corte di merito, invece, per il decorso degli effetti dell’autorizzazione alla contribuzione volontaria, rileva la data di presentazione della richiesta (risalente, nella specie, al 19 luglio 2007) e, pertanto, l’assistito, attivatosi entro il termine prescritto dal legislatore, beneficiava del più favorevole regime pensionistico.

La questione è stata risolta dai giudici della Cassazione.

«La contribuzione volontaria – si legge nella sentenza in commento – costituisce un’eccezione al principio generale della corrispondenza della contribuzione all’effettiva attività lavorativa (v., fra le tante, Cass. 21 agosto 2007, n. 17772) e che, estinto il rapporto di lavoro, il lavoratore può avvalersi della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi al fine di conservare i diritti derivanti dall’assicurazione obbligatoria o perfezionare i requisiti contributivi per conseguire il diritto a pensione (L. 18 febbraio 1983, n. 47, art. 1, che ha abrogato il D.P.R. n. 1432 cit., art. 1)».
La legge attribuisce al lavoratore la facoltà di incrementare la posizione assicurativa con periodi contributivi ulteriori, rispetto a quelli cui si riferisce l’obbligazione contributiva, consentendo la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria, con onere economico esclusivamente a carico dell’assistito, una volta cessata l’attività soggetta all’obbligo assicurativo.
In passato la stessa Corte di Cassazione ha affermato che la contribuzione volontaria inerisce non all’assistenza sociale bensì alla previdenza (art. 38 Cost., comma 2), nell’ambito della quale il sistema delle assicurazioni sociali richiede il versamento di contributi quale presupposto del diritto alle prestazioni, non potendo essere rimesso all’interessato di decidere quando, e di conseguenza anche quanto versare, con la conseguenza che la perentorietà del termine fissato per il versamento – a fronte del quale (salvo cause di forza maggiore) il rimborso dei contributi tardivamente versati costituisce un effetto automatico della loro inefficacia ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative, con conseguente esclusione della possibilità d’imputare il tardivo versamento ad un diverso periodo contributivo – è stata ritenuta non in contrasto con i principi costituzionali delle assicurazioni sociali, nell’ambito della previdenza sociale, e del versamento dei contributi quale presupposto del diritto alle prestazioni (v., in tal senso, Cass. 21 ottobre 1992, n. 11490).

La decisione

Del resto, la rilevanza attribuita dalla legge alla volontà del richiedente nella costituzione del rapporto contributivo volontario risulta dal dettato del D.P.R. n. 1432 cit., art. 7, secondo cui “la facoltà di contribuire volontariamente…può essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione”.
L’art. 10, comma 1, del medesimo decreto presidenziale prevede, inoltre, che “i contributi volontari versati in ritardo…sono indebiti e vengono rimborsati d’ufficio all’assicurato” e al comma 2, stabilisce l’inapplicabilità di tale disposizione “quando il ritardo nel versamento dei contributi è determinato da cause di forza maggiore” (v., fra le altre, Cass. 8 febbraio 2005, n. 2437).
Il rapporto di contribuzione volontaria soggiace, dunque, ad un termine convenzionalmente previsto dal legislatore per il computo della contribuzione, tenuto conto che i contributi volontari sono versati per periodi trimestrali solari, in numero corrispondente a quello dei sabati compresi nei periodi stessi.
In quest’ottica, i giudici della Cassazione hanno confermato che per il decorso degli effetti dell’autorizzazione alla contribuzione volontaria, rilevi unicamente la data di presentazione della richiesta da parte del contribuente.

La redazione giuridica

 
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2 Commenti

  1. Salve, volevo sottoporre alla vostra attenzione un caso particolare che mi riguarda personalmente relativo alla domanda di richiesta di versamento di contributi volontari per un periodo fuori dal termine dei sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda.
    Nello specifico, essendo un ex lavoratore di Poste Italiane che ha risolto consensualmente il rapporto di lavoro in data 30/06/2020 ed avendo successivamente a questa data percepito l’indennità di disoccupazione Naspi dall’ 8/07/2020 al 31/05/2021 e conseguente attribuzione dei contributi figurati non effettuavo alcuna domanda di prosecuzione della contribuzione volontaria ritenendo che non era necessaria la presentazione della richiesta in quanto percettore di Naspi. In data 19/07/2021, quindi a distanza di quasi un anno , mi viene notificato che non ho diritto alla Naspi e di conseguenza mi decadono i contributi figurati per tutto il periodo. Considerato che la normativa prevede che la contribuzione volontaria può essere effettuata a decorre da sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda non potrei più versare i contributi volontari per il periodo dall’ 1/7/2020 al 31/12/2020. Ma in quel periodo io ero già percettore di Naspi e pertanto non potevo versare i contributi volontari e non aveva alcun senso fare la domanda di contribuzione volontaria.
    Chiedo gentilmente di sapere se in questi casi in cui per colpa dell’Inps che mi erogava impropriamente la Naspi può essere consentito il versamento dei contributi volontari per il periodo dall’ 8/07/2020 al 31/12/2020 in deroga ai termini di legge.

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