Nell’ambito del rapporto di convivenza more uxorio si presume l’inesistenza di un rapporto di lavoro domestico, posto che le prestazioni di assistenza personale e governo della casa sono ontologicamente riconducibili all’assorbente vincolo di solidarietà familiare

Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, la ricorrente chiedeva che fosse riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato domestico intervenuto col partner, all’interno di un rapporto di convivenza.

La vicenda

La donna di nazionalità rumena, deduceva di aver lavorato per dodici anni, senza soluzione di continuità, alle dipendenze del partner presso la sua abitazione sita in Roma; sin da subito, era stata regolarizzata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per sei ore al giorno, sei giorni su sette.

Inizialmente svolgeva la mansione di colf e poi quella di badante, garantendo le prestazioni lavorative in oggetto 24 ore al giorno (anche nei giorni festivi e domenicali) per 40 ore settimanali; fino a quando, uin giorno, veniva licenziata per “presunti” problemi economici dal proprio convivente.

La decisione della Cassazione

I giudici della Cassazione, investiti della vicenda in esame, hanno chiarito che esiste incompatibilità della convivenza more uxorio con il rapporto di lavoro subordinato formalizzato tra la ricorrente e il convivente.

Come affermato dai giudici di legittimità “Premesso che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, essa può tuttavia essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa (Cass. 3 luglio 2012, n. 11089; Cass. 26 gennaio 2009 n. 1833). E ciò perché l’attività lavorativa e di assistenza svolta all’interno di un contesto familiare in favore del convivente more uxorio trova di regola la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato: non potendosi escludere che talvolta le prestazioni possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale deve essere fornita prova rigorosa (Cass. 15 marzo 2006 n. 5632). In ogni caso è stata esclusa (sia pure in specifico riferimento a rapporto di lavoro domestico in situazione di convivenza) l’esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive soltanto in presenza della dimostrazione di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisce in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, affettiva ed equa, del convivente alla vita ed alle risorse della famiglia di fatto in modo che l’esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso (Cass. 22 novembre 2010 n. 23624)” Cass. 29.9.2015 n. 19304).

Nell’ambito del rapporto di convivenza more uxorio si presume l’inesistenza di un rapporto di lavoro domestico, posto che le prestazioni di assistenza personale e governo della casa sono ontologicamente riconducibili all’assorbente vincolo di solidarietà familiare ed alla correlativa condivisione della vita, onde il vincolo di eterodeterminazione va dimostrato con particolare rigore, sicuramente superiore rispetto a quello del rapporto di lavoro domestico tout court (cfr. Cass. n. 9043/01).

Nel caso in esame, l’espletata istruttoria aveva evidenziato l’esistenza di un rapporto di coppia e del vincolo di solidarietà in ragione del quale l’istante contribuiva al menage familiare con il partner secondo le sue capacità e non a titolo oneroso. Nulla è peraltro emerso in relazione all’esistenza di un potere direttivo e gerarchico esercitato da quest’ultimo nei confronti della ricorrente.

Cosicché il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

 

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