È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della giustizia che disciplina i corsi di formazione obbligatori per accedere alla professione di avvocato. Ecco cosa prevede e quali sono state le reazioni dell’Anf.

Al via i corsi obbligatori per avvocati dal 31 marzo. I corsi saranno a pagamento. È giunto al termine, infatti, l’iter del regolamento sulla disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione legale, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto n. 17/2018 del ministero della Giustizia che entrerà in vigore il prossimo 31 marzo.

Ma cosa c’è da sapere sui corsi obbligatori per avvocati? E cosa prevede il regolamento?

In primis, è bene specificare che la frequenza ai corsi di formazione ex art. 43 della legge n. 247/2012 sarà obbligatoria.

I corsi potranno essere organizzati “dai consigli dell’ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali”. Ma, attenzione, purché siano accreditati dai Coa, sentito il Consiglio Nazionale Forense, che si dovrà esprimere entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di accreditamento.

I Coa potranno organizzare i corsi obbligatori per avvocati anche attraverso apposite convenzioni con le università.

Ma su cosa vertono questi corsi obbligatori e a pagamento? Lo spiega il decreto.

I corsi di formazione per avvocati, a contenuto sia teorico che pratico, saranno articolati “in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell’attività professionale e all’espletamento delle prove previste dall’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense”.

Questo significa che ci saranno approfondimenti nell’ambito di diritto civile, penale, amministrativo, processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico. Non mancheranno analisi sulle tecniche impugnatorie e le procedure alternative per la risoluzione delle controversie.

E ancora, diritto costituzionale, del lavoro, commerciale e così via. Spazio anche alla deontologia forense e alla tecnica di redazione di atti giudiziari e pareri stragiudiziali.

Chi può tenere i corsi obbligatori per avvocati?

I corsi dovranno essere tenuti da docenti avvocati, magistrati, professori universitari tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell’avvocato.

Quanto durano?

I corsi avranno una durata minima non inferiore a 160 ore, distribuite in maniera omogenea nell’arco dei 18 mesi di tirocinio. Modalità e orari saranno gestiti per consentire lo svolgimento del tirocinio professionale. Inoltre, non pregiudicheranno l’assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio legale, dell’Avvocatura dello Stato o degli uffici giudiziari presso cui il tirocinante svolge la pratica.

I corsi sono poi organizzati secondo due moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre.

Quanto costano i corsi obbligatori per avvocati?

Per la partecipazione ai costi sarà presumibilmente prevista la corresponsione di una quota di iscrizione, “destinata – dispone il decreto – alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti”.

Linee guida già predisposte dal Consiglio Nazionale Forense, garantiranno il contenimento dei costi. Previste anche borse di studio. Il numero delle iscrizioni a ciascun corso potrà essere programmato. Rimane comunque la necessità di garantire ad ogni tirocinante “la possibilità di accedere ai corsi, tenendo conto dell’offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi”.

A tal fine vi saranno modalità di apprendimento a distanza certificate dal Cnf, nei limiti massimi di 50 ore nell’arco dei 18 mesi di tirocinio.

Al termine dei primi 2 semestri e alla conclusione del corso, saranno previsti esami da parte dei soggetti formatori. Si tratta di test a risposta multipla sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti.

L’accesso alle verifiche intermedie sarà consentito solo a coloro che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporterà la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.

Quanto all’esame finale, anche questo sarà consentito solo a coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedirà il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e richiederà la ripetizione dell’ultimo ciclo di 6 mesi.

Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 31 marzo e si applicherà, “ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al 180simo giorno successivo alla sua entrata in vigore”.

L’Associazione Nazionale Forense, però, ha espresso le sue preoccupazioni a riguardo.

E questo anche prendendo atto che il regolamento, nella sua versione definitiva, contiene “disposizioni sui corsi obbligatori ai fini della pratica forense migliori rispetto a quelle della bozza di decreto inviata quasi due anni fa al Consiglio Nazionale Forense e alle associazioni”.

I dubbi dell’Anf riguardano la “possibilità per gli ordini circondariali di programmare il numero dei tirocinanti da ammettere alla frequenza dei corsi così sulla discrezionalità in capo agli ordini circondariali e al Cnf di valutare l’idoneità di altri soggetti nella organizzazione dei corsi”.

Secondo il segretario generale Anf, Luigi Pansini, “vi è il fondato timore di una forte limitazione all’accesso alla professione”.

Per questa ragione il regolamento “merita un attento approfondimento al fine di verificarne la bontà e la legittimità rispetto alle norme di rango primario della legge professionale e a quelle in materia di concorrenza che regolano l’attività formativa in ambito professionale: il tirocinio forense dev’essere serio ma non si deve caratterizzare per un insieme di ostacoli ingiustificati e insormontabili”.

 

 

 

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