La Suprema Corte interviene nuovamente sul danno da perdita del rapporto parentale sancendone la liquidazione attraverso una tabella basata sul sistema a punti (Cassazione Civile, sez. III, n. 33005 del 10/11/2021)

Gli Ermellini hanno statuito: “Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.

A differenza delle pronunzie precedenti, la decisione a commento stabilisce che il danno parentale va liquidato in base a uno specifico tipo di tabelle che soddisfino determinati requisiti.

Escluso, quindi, l’utilizzo delle Tabelle milanesi, gli Ermellini ritengono che possa considerarsi ormai superato il precedente orientamento che esigeva la produzione in giudizio delle tabelle di cui si chiede l’applicazione, ritenendone sufficiente l’allegazione.

Ma non solo, vengono fornite importanti indicazioni in merito alla motivazione della liquidazione del danno in via equitativa.

Innanzitutto, la Suprema Corte ritiene che le tabelle utilizzate di consueto per la liquidazione del danno non patrimoniale (tabelle milanesi) non sono idonee a consentire la liquidazione del danno conseguente al decesso di un congiunto.

Difatti, per la liquidazione di tale danno non è sufficiente il consueto meccanismo che opera una corrispondenza tra punto percentuale e valore monetario, ma necessita di alcuni parametri correttivi.

Pertanto: “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.

In ciò viene lasciato uno spiraglio alla liquidazione equitativa del Giudice che prescinde dall’applicazione tabellare, ai sensi dell’art. 1226 c.c.

La decisione offre una importante indicazione in merito ai presupposti per l’applicazione delle tabelle (milanesi e non) nella liquidazione del danno non patrimoniale, nei casi in cui si tratti di danno diverso da quello da perdita parentale: parrebbe superata la necessità, per l’applicazione di tabelle diverse da quelle milanesi, della loro produzione in giudizio.

Considerando i progressi dell’informatica giuridica, che consente la facile accessibilità e conoscenza di qualsiasi tabella, sarebbe sufficiente l’allegazione (e superflua la produzione) di qualsivoglia tabella per ottenerne l’applicazione da parte del Giudice, in luogo della mera valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.

“Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto”.

Infine, con riferimento alla mancata motivazione da parte del giudice di appello riguardo alla corrispondenza di una determinata somma a titolo di risarcimento, e le circostanze che ne giustificano il riconoscimento a favore del danneggiato, gli Ermellini hanno considerato: “nella valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., la motivazione non è solo forma dell’atto (…) ma è anche sostanza della decisione, perché la valutazione equitativa, nella sua componente valutativa, si identifica con gli argomenti che il giudice espone. (…) Una liquidazione equitativa del danno, priva di specifica motivazione, è pertanto violazione non solo della legge processuale, ma anche dell’art. 1226, perché ciò che difetta è non solo la motivazione, ma anche la valutazione”.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Pregiudizio da perdita del rapporto parentale e sfera dinamico-relazionale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui