L’importante intervento delle SS.UU. tratta di riconoscimento e revisione dell’assegno di divorzio in caso di intervenuta nuova convivenza e pone un colpo di spugna ai pregressi giurisprudenziali in materia (Cassazione civile, Sez. Unite, n. 32198 del 05/11/2021)

L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescite professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.”

In tali termini si sono espresse le Sezioni Unite, addivenendo a statuire che il diritto all’assegno non si estingue automaticamente se si instaura una nuova convivenza.

La nuova convivenza non è sufficiente, di per sé sola, a estinguere il diritto a ricevere l’assegno divorzile, ma comporta, semmai, una rimodulazione della somma da riconoscere all’ex coniuge.

La pronunzia a commento distingue tra componente assistenziale e componente compensativa dell’assegno.

La prima -assistenziale- viene meno quando il coniuge inizia una nuova relazione stabile, la seconda, invece, continua a sussistere perché si riferisce a quanto accaduto in precedenza, in costanza di matrimonio.

La componente assistenziale dell’assegno di divorzio ha la funzione di fornire un sostegno al coniuge economicamente più debole e, in presenza di un nuovo nucleo familiare, l’esigenza viene meno.

Difatti, se la relazione con il nuovo convivente è stabile (presenza di figli o per la contribuzione economica comune nella quotidianità), viene meno l’esigenza di assistenza economica da parte dell’ex coniuge.

La ratio della componente compensativa dell’assegno divorzile, invece, non è riferita alle esigenze future dell’ex coniuge, ma a circostanze già maturate nel passato, per valorizzare quanto fatto dall’ex coniuge in costanza di matrimonio.

La componente compensativa è parametrata a determinati criteri quali l’apporto fornito dall’ex coniuge al ménage quotidiano, nonché alle occasioni lavorative rinunziate per esigenze della famiglia. Inoltre, l’entità della componente compensativa dell’assegno divorzile dipende anche dalla durata che ha avuto il matrimonio.

In buona sostanza non è “automatico”, come fin’ora accaduto, che la nuova convivenza provochi automaticamente la perdita del diritto all’assegno divorzile.

Il Giudice dovrà valutare in concreto, caso per caso, e individuare la componente compensativa dell’assegno, stralciando invece quella riferita alle esigenze assistenziali non più meritevoli di considerazione.

Ciò posto, per quanto riguarda la liquidazione della sola componente compensativa, non pare consono il versamento periodico che più si addice al sostegno economico dell’ex coniuge.

E’ privo di senso, secondo le SS.UU. prevedere il versamento periodico di un emolumento interamente parametrato al passato, cioè riferito a criteri già valutabili nella loro completezza e non più suscettibili di variazione (come la durata del matrimonio, l’apporto dell’ex al ménage familiare e il valore delle sue rinunce professionali).

Ergo, viene ritenuto opportuno che, in caso di nuova convivenza stabile, l’assegno di divorzio –riferito alla sola componente compensativa- sia versato in unica soluzione o per un periodo di tempo limitato e predeterminato.

A tal fine è necessario uno specifico accordo delle parti sul punto, poiché il nostro ordinamento non permette al Giudice di prevedere il versamento di un assegno temporaneo.

Avv. Emanuela Foligno

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