La Terza Sezione Civile cassa la sentenza che aveva decurtato del 70% il ristoro ai familiari applicando in modo meccanico la percentuale di perdita di chance accertata per la paziente. Con l’ordinanza depositata il 30 marzo 2026, la Corte di Cassazione interviene su un nodo cruciale della liquidazione del danno da perdita parentale: il rapporto tra la perdita di chance di sopravvivenza della vittima primaria e il danno da perdita del rapporto parentale spettante iure proprio ai congiunti.
La pronuncia censura l’operazione compiuta dalla Corte d’Appello di Napoli, che aveva ridotto proporzionalmente il risarcimento ai familiari in misura corrispondente alla percentuale di chance perduta dalla paziente deceduta, senza illustrare il percorso logico-giuridico seguito né valorizzare i parametri previsti dalle tabelle di riferimento (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 30 marzo 2026, n. 7716).
Il caso
Una donna affetta da neoplasia viene sottoposta a interventi chirurgici presso un ospedale partenopeo. I sanitari omettono di predisporre esami diagnostici adeguati…





