A proposito del danno iatrogeno differenziale, è bene precisare come questo si configuri come il danno maggiore. Vediamo perché e come può essere quantificato
Cos’è il danno iatrogeno differenziale? In premessa, occorre ricordare che si tratta del pregiudizio alla salute, causato da colpa di un sanitario, che ha per effetto l’aggravamento di una lesione già esistente. Lesione che, a sua volta, è ascrivibile a colpa di un terzo o a cause naturali.
Un altro elemento cruciale, a proposito del danno iatrogeno, è che occorre sempre accertare quale sia il nesso causale e in che modo questo danno può essere quantificato.
Per quanto riguarda la questione del nesso causale, è fondamentale che si verifichi la seguente successione di eventi:
- una lesione della salute;
- l’intervento di un medico per farvi fronte;
- l’errore del medico;
- l’aggravamento o la mancata guarigione della lesione iniziale, sub a).
Stabilito questo, il danno iatrogeno differenziale pone due questioni molto importanti. Da un lato, l’accertamento del nesso causale. Dall’altro, la quantificazione del danno biologico nei casi di regresso tra condebitori.
Sulla questione relativa al nesso causale, nel momento in cui il sanitario per sua colpa vada ad aggravare una lesione preesistente, ne consegue che il suo operato abbia di fatto consolidato i postumi che la vittima avrebbe altrimenti evitato.
Ora, in tali circostanze, il problema principale è quello di capire se il medico che ha causato l’aggravamento debba rispondere dell’intero danno del paziente, oppure solo della quota ideale di danno a lui teoricamente ascrivibile.
Rispetto a questo tema, la risposta della giurisprudenza è affermativa sia nel caso in cui la lesione sia dovuta a colpa di un terzo, sia nel caso in cui la lesione originaria sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
Infatti, in quest’ultimo caso, il medico sarà chiamato a rispondere dell’intero danno.
Ciò in virtù del fatto che, nel caso in cui il danno finale sia prodotto dal concorso di fattori naturali e fattori umani, la responsabilità dell’offensore non è né esclusa, né limitata (Cass., sez. II, 28 marzo 2007, n. 7577, in Foro it. Rep. 2007, Responsabilità civile, n. 214; Cass., sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335, in Dir. e giustizia, 2001, fasc. 8, 33).
Collegandosi a tale assunto, si desume che, nella determinazione del grado di invalidità permanente, si dovranno escludere i postumi che si sarebbero comunque manifestati anche in assenza dell’illecito commesso dal medico.
In relazione alla seconda ipotesi, che va a configurare proprio il danno iatrogeno differenziale, il medico risponderà comunque per intero del danno complessivo finale per due ragioni, come ben esposto nella approfondita analisi su questo argomento dell’Avv. Benito De Siero.
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