Secondo la Corte di Cassazione, il Fisco può utilizzare i dati forniti da Ebay per l’accertamento, in quanto ciò non viola lo Statuto del contribuente

Non viola lo Statuto del contribuente l’accertamento fiscale fondato sui dati forniti da eBay e riportati sul verbale della Guardia di Finanza.

Con l’ordinanza n. 26107/2018 della Corte di Cassazione, i giudici hanno stabilito che è legittimo l’accerto da parte del Fisco sul contribuente utilizzando i dati forniti da eBay.

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte ha respinto il ricorso del ricorrente, che ha impugnato, perché non provato, quanto indicato nel verbale di contestazione nelle verifiche fiscali.

Il ricorrente, in qualità di erede, ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regione Toscana. Quest’ultima, nella controversia che riguardava diversi avvisi di accertamento emessi dal 2004 al 2007 e relativi a Iva, Irpef e Ires, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Ma solo in relazione agli anni 2005 e 2006.

Il tutto con un solo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Legge n. 212/2000.

Ciò alla luce del fatto che la Commissione tributaria aveva ritenuto motivati gli atti impositivi degli anni 2005-2006. E questo anche se non era stata prodotta alcuna documentazione probatoria.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato.

Ciò in quanto “risulta che al processo verbale di contestazione era stato allegato l’elenco delle operazioni trasmesso in file da eBay Europe sarl, e quindi riprodotto in uno schema redatto dalla Guardia di Finanza, con il dettaglio di ciascuna di esse (data, oggetto, importo, acquirente), mettendo così il contribuente in condizione di contestare – ma ciò la CTR ha accertato che non abbia fatto, essendosi limitato a negare genericamente di svolgere attività imprenditoriale in modo specifico le singole operazioni.”

Infatti, l’art. 7 dello Statuto del contribuente su cui si fonda il ricorso, nel disporre che “Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama” si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già un’integrale e legale conoscenza.

Dunque, il ricorso va rigettato perché le disposizioni della Legge n. 212/200 non sono state violate.

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