Debiti erariali, sotto ai mille euro annullamento senza sgravio

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La norma si applica ai debiti erariali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e – chiarisce la Cassazione – opera indipendentemente dalla successiva adozione del provvedimento di sgravio

L’art. 4 del decreto-legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018, dispone che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), di importo non superiore a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, sono automaticamente annullati. La norma si applica ai debiti erariali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Lo ha ricordato la Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 1151/2020 pronunciandosi sul contenzioso che vedeva opposti un contribuente a Equitalia Sud S.p.a e a Roma Capitale, relativa a una cartella di pagamento di 226,22 euro per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

L’opponente deduceva l’omessa notifica del verbale di accertamento, la decorrenza dei termini di cui al D.P.R. n. 602/1973 sulla riscossione delle imposte sul reddito e l’illegittimità della maggiorazione applicata ai sensi dell’art. art. 27, sesto comma, legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le argomentazioni della contribuente venivano rigettate sia in primo grado che in appello, cosicché la donna decideva di rivolgersi ai Giudici del Palazzaccio.

La Cassazione ha ritenuto di accogliere le doglianze della ricorrente sottolineando come, in base alla giurisprudenza di legittimità, “l’annullamento del debito disposto dallo ius supervenies opera immediatamente, ipso iure, stante l’espressa automaticità degli effetti previsti dalla norma, pur nelle more – e indipendentemente – dalla successiva adozione, entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018 stabilito dal medesimo art. 4, comma 1, del consequenziale provvedimento di sgravio da parte dell’agente di riscossione”.

La causa speciale di estinzione del credito erariale si applica al caso in esame poiché il debito risultante dalla cartella di pagamento ammonta ad euro 226,21 e la stessa è relativa a violazioni rilevate nel 2007 e, quindi, inclusa nel ruolo esattoriale del 2008. L’annullamento ope legis della cartella di pagamento determina, quindi,  la cessazione della materia del contendere.

La redazione giuridica

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