Anche mantenendo una velocità rispettosa dei limiti, l’imputato non avrebbe potuto evitare lo scontro tra due camion risultato fatale per il conducente del veicolo antagonista

La Cassazione, con la sentenza n. 35843/2021 ha accolto il ricorso presentato dal conducente di un autoarticolato, condannato in sede di merito per omicidio colposo in quanto ritenuto responsabile del decesso di un altro automobilista per le conseguenze di un politrauma con fratture e lesioni viscerali multiple rimediato in occasione di un sinistro stradale che vedeva lo scontro tra due camion. Nello specifico, la vittima, in base a quanto ricostruito, si era immessa su una strada senza dare la precedenza andando ad impattare con il mezzo guidato dall’imputato, che tuttavia sopraggiungeva a una velocità eccedente il limite.

Il ricorrente evidenziava come la Corte di merito avesse del tutto trascurato di considerare il profilo riguardante la ricorrenza del nesso causale tra la condotta colposa individuata e l’evento morte.

Era infatti emerso dall’esame del consulente del P.M. che, sebbene l’imputato procedesse al momento del sinistro ad una velocità superiore a quella consentita, pari a circa 60 Km/h, ove egli avesse osservato il limite di velocità, non sarebbe riuscito egualmente ad evitare l’impatto con l’altro veicolo. Il medesimo consulente precisava nella relazione tecnica che lo scontro sarebbe avvenuto con la stessa violenza d’impatto se egli avesse tenuto la velocità prescritta per quel tratto di strada (50 Km/h), osservando che, in considerazione dello spazio di avvistamento, soltanto ad una velocità di 30 km/h si sarebbe potuto evitare lo scontro.

Per costante giurisprudenza di legittimità – sottolineava ancora il ricorrente – la condotta antigiuridica di un utente della strada, integrante violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza, non fa presumere l’esistenza del nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso. Pertanto, deve essere esclusa la responsabilità dell’agente quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe egualmente verificato, anche senza quella condotta o che esso sia stato determinato esclusivamente da una causa diversa”.

La Suprema Corte ha effettivamente ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte sottolineando come la motivazione della sentenza impugnata non fosse in linea con i criteri affermati in sede di legittimità in ordine al giudizio controfattuale da compiersi in tema di responsabilità colposa.

“L’inosservanza delle regole cautelari individuate (superamento del limite di velocità e non adeguatezza della velocità in relazione al tipo di veicolo condotto), poste a fondamento della pronuncia di responsabilità, non esauriscono – hanno chiarito dal Palazzaccio – il giudizio da compiersi, essendo necessario accertare se il comportamento diligente imposto dalla norma a contenuto cautelare violata avrebbe certamente evitato l’evento antigiuridico che la stessa norma mirava a prevenire, ed anche se una condotta appropriata, conforme alla regola cautelare individuata, avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare l’evento”.

Sul punto la Corte di merito aveva offerto risposte non esaustive, mancando di confrontarsi adeguatamente con le risultanze in atti. Era emerso pacificamente – in quanto riportato anche nella sentenza di primo grado – come il consulente del P.M. avesse sostenuto che, qualora il conducente dell’autoarticolato avesse serbato una velocità rispettosa dei limiti imposti, il sinistro si sarebbe egualmente verificato con la stessa violenza d’impatto. Non erano indicate in motivazione le ragioni per le quali la Corte di merito avesse inteso discostarsi dalle conclusioni a cui era giunto il consulente in tema di causalità della colpa, ravvisando esclusivamente nella violazione delle regole cautelari individuate il fondamento della responsabilità.

La Corte di merito aveva quindi abdicato al compito di svolgere una compiuta indagine causale, verificando se una condotta di guida prudente avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare l’esito letale.

La redazione giuridica

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