La legge 197/2016 apporta una serie di modifiche al codice di procedura civile inerenti il giudizio davanti alla Corte di Cassazione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 ottobre,  si è chiuso l’iter di conversione del cosiddetto ‘decreto efficienza’. La legge n. 197/2016 recante ‘misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la corte di cassazione’ interviene modificando e integrando diversi articoli del codice di procedura civile relativi al giudizio davanti alla Suprema Corte.

La modifica dell’art. 375 del c.p.c. amplia il ricorso alla camera di consiglio per le cause civili sottoposte alle sezioni semplici. E’ in tale sede che, di regola, la Corte dovrà pronunciarsi ad eccezione dei casi in cui la particolare rilevanza della questione di diritto renda opportuna la trattazione in pubblica udienza e per l’ipotesi in cui “il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio”.

Sull’articolo 376 la nuova normativa stabilisce che solo se a un sommario esame del ricorso la sezione incaricata dal primo presidente  non ravvisa i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio, il presidente rimette gli atti alla sezione semplice, omessa ogni formalità.

All’articolo 377 viene aggiunto un nuovo comma. Nella sua nuova formulazione tale articolo, denominato “Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente” attribuisce al primo presidente, al presidente della sezione semplice e al presidente di cui al primo comma dell’articolo 376 il potere di ordinare con decreto, all’occorrenza, l’integrazione del contraddittorio e quello di disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione o che essa sia rinnovata.

Passando all’articolo 379 la legge n. 197 stabilisce che dopo la relazione dei fatti rilevanti per la decisione del ricorso, del contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto e se non vi è discussione delle parti, dei motivi del ricorso e del controricorso, il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, poi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Si elimina, quindi, ferma restando l’inammissibilità delle repliche, la possibilità per gli avvocati delle parti di presentare osservazioni scritte relative alle conclusioni del pubblico ministero.

L’ articolo 380-bis, inoltre, elimina la relazione del consigliere attribuendo al presidente della sezione il compito di indicare, con decreto e in sede di fissazione dell’adunanza, le eventuali ipotesi di filtro sull’inammissibilità e sulla manifesta fondatezza o infondatezza. In tal modo il filtro diventa più lineare e simile a quello che si ha in sede penale. Gli avvocati delle parti ai quali è notificato il decreto hanno la facoltà di presentare memorie.

Tra le altre novità portate dal decreto efficienza figura poi la disposizione in base alla quale “in camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti”. Altre correzioni hanno riguardato anche gli articoli 390, 391 e 391-bis, interessando quindi la rinuncia e la correzione degli errori materiali e la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione.

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