Ai datori di lavoro viene irrogata la sanzione amministrativa per avere denunciato la malattia professionale oltre il termine di cinque giorni (Cassazione Civile, sez. lav., 18/03/2024, n.7225).
La vicenda
I rappresentanti legali della S.n.c. vengono sanzionati, per 1.290 euro ciascuno, dall’Ispettorato del lavoro per avere denunciato la malattia professionale del socio artigiano oltre il termine di cinque giorni previsto dalla legge. Tribunale e Corte d’Appello confermano la sanzione pecuniaria.
La Corte d’Appello, più in particolare, ha confermato l’applicabilità dell’articolo 53 DPR 1124/1965 che prevede la sanzione amministrativa per il ritardo nella denuncia di malattia. In luogo dell’articolo 52 dello stesso DPR 1124/1965 che prevede per il lavoratore che ritarda nella denuncia la sola perdita delle prestazioni maturate per i giorni precedenti senza assoggettamento a sanzioni.
I soccombenti contestano l’applicazione dell’art. 53 del decreto sopra citato e pongono la questione all’attenzione della Corte di Cassazione.
Il vaglio della Cassazione
Nello specifico alla Suprema Corte viene posta la questione se al titolare di impresa artigiana (o ai soci titolari) in caso di ritardo nella denuncia per malattia professionale si applicano le stesse regole stabilite dal DPR n. 1124/65 in materia di ritardo per la denuncia di infortunio professionale occorso al titolare di azienda artigiana (o ai soci), oppure le norme stabilite a carico dei datori di lavoro per gli infortuni e le malattie occorse ai dipendenti.
Nel primo caso, al titolare di impresa artigiana (o ai soci titolari) non si applicherebbe la sanzione amministrativa, ma soltanto la decadenza dal trattamento per il periodo precedente alla denuncia; nel secondo caso si applicherebbe la sanzione amministrativa prevista a carico del datore di lavoro che denuncia in ritardo o non denunci la malattia o l’infortunio del dipendente.
Il DPR n. 1124/65
L’art. 52 DPR 1124/65 dispone: “L’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell’articolo successivo, non è corrisposta l’indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.
La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall’assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia“
L’art. 53 DPR 1124/65 dispone al primo comma che: “Il datore di lavoro è tenuto a denunciare entro due giorni all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni“. Al 5 comma stabilisce che “la denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all’istituto assicuratore entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore”.
La circolare dell’INAIL
In argomento è intervenuto l’INAIL con la circolare esplicativa n. 22/1998 chiarendo che anche la tardiva denuncia della malattia del socio titolare di impresa artigiana comporta soltanto la decurtazione, o la perdita della indennità di temporanea assoluta, senza alcuna sanzione amministrativa. Secondo la Corte d’Appello di Firenze, invece, la tesi dell’INAIL comporterebbe un’estensione indebita sul piano oggettivo: tale ragionamento è errato.
La Cassazione afferma che oltre alle circolari INAIL (anche più recenti, v. n. 24 del 9/9/21 che richiama appunto la n. 22 del 2/4/1998), che la disciplina dell’omissione o del ritardo della denuncia da parte del lavoratore artigiano all’INAIL deve essere applicata sia quando l’evento protetto integri un infortunio, sia quando esso integri una malattia.
Le particolari disposizioni stabilite nel DPR n. 1124/65 a proposito degli infortuni devono essere applicate anche per le malattie, senza necessità di una specifica regolamentazione o di un espresso richiamo delle disposizioni dettate di volta in volta.
In primo luogo non esiste alcuna ragione logico giuridica per assoggettare a sanzione amministrativa l’artigiano ammalato che non denunci nei termini la propria malattia professionale. In secondo luogo, perché, al contrario, sarebbe irrazionale affermare che, mentre se si infortuna l’artigiano non subisce alcuna sanzione, quale che sia la sua tipologia ed anche se si tratta di infortunio di lieve entità; se invece si ammali di una patologia professionale, anche grave o gravissima egli sarebbe nondimeno assoggettato a sanzione amministrativa in caso di tardiva denuncia, oltre che alla perdita del trattamento previdenziale.
Avvallata, dunque, la disciplina amministrativa dettata dall’INAIL, che in caso di tardiva denuncia ha previsto come unica conseguenza la perdita del diritto all’indennità di temporanea per periodo di tempo che precede l’eventuale tardiva comunicazione.
Il ricorso viene accolto e la decisione della Corte d’Appello di Firenze viene cassata per violazione delle norme indicate.
Avv. Emanuela Foligno