Depositare in appello il fascicolo di primo grado in sede di processo civile non è un obbligo. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23658/2017.
Come sottolinea la Corte di Cassazione, infatti, che l’art. 347 Cpc, che rimanda agli artt. 165 e 166 Cpc, prevede come la costituzione in appello debba essere effettuata mediante deposito del fascicolo di parte, contenente l’atto di appello e la sentenza appellata. Non viene fatta menzione del fascicolo di parte del precedente grado di giudizio.
L’obbligo, invece, sussiste per il fascicolo d’ufficio: ai sensi del terzo comma dell’art. 347 Cpc il cancelliere del giudice d’appello deve richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.
È però buona norma per l’appellante si faccia rilasciare dal cancelliere i documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e in quelli delle altre parti, qualora intendesse utilizzare nel giudizio di secondo grado uno di suddetti documenti.
La vicenda giudiziaria
In un contenzioso sul risarcimento danni da sinistro stradale con veicolo non identificato, la compagnia di assicurazione designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada si è vista rigettare dalla Corte di appello di Roma l’impugnazione presentata per il giudizio di primo grado che riconosceva all’automobilista il diritto al risarcimento.
Ciò perché la dedotta eccezione di inattendibilità dei testimoni escussi in primo grado non risultava depositato nel fascicolo di parte appellante, bensì in quello dell’originario attore il quale, tuttavia, non avete provveduto al ri-deposito in appello. La società di assicurazioni ricorreva dunque in Cassazione.
Non esiste l’obbligo di depositare in appello il fascicolo di primo grado
La Corte di Cassazione non condivide affatto gli assunti di parte ricorrente e rigetta l’impugnazione, condannando la stessa al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità.
Nello specifico, il Supremo Collegio, nel confutare le affermazioni della ricorrente, evidenzia come “l’assunto difensivo, volto ad ipotizzare la esistenza di un obbligo, posto a carico della controparte, di deposito in grado di appello del proprio fascicolo di primo grado, non trova riscontro nelle norme processuali (è appena il caso di rilevare come la costituzione in grado di appello, ex art. 347 comma 1 c.p.c. che rinvia agli artt. 165 e 166 c.p.c. mediante deposito del proprio fascicolo di parte attiene al fascicolo contenente l’atto di appello e la sentenza appellata ovvero la comparsa di risposta, dunque soltanto gli atti predisposti per quel grado di giudizio, e non anche il fascicolo di parte del precedente grado di giudizio), e si pone in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha enunciato il principio di diritto -al quale il Collegio intende dare seguito- secondo cui l’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l’appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa, ma una “revisio” fondata sulla denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata: ne consegue che è onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà , ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 18205 del 28/08/2007; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6018 del 15/03/2011; id. Sez. L, Sentenza n. 1462 del 22/01/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 3033 del 08/02/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 11797 del 09/06/2016)”.
L’appellante deve dunque fornire la documentazione
In altri termini, sostiene la Corte, “nel caso in cui la critica mossa all’accertamento compiuto nella sentenza impugnata, venga ad essere fondata sulla prova documentale di un fatto, omesso od erroneamente apprezzato dal primo Giudice, ne segue che l’appellante che impugna la decisione, facendo valere quel fatto, è tenuto ad assicurare -nel materiale sottoposto al riesame del Giudice del gravame- anche il mezzo di prova di quel fatto, non venendo pertanto in questione alcuna inversione probatoria”.
Ed invero, la possibilità per il convenuto in primo grado o dell’appellato di partecipare al giudizio, con la costituzione mediante il deposito del fascicolo di parte, “è un diritto incondizionato attribuito dall’ordinamento alla parte, dal quale non è possibile derivare alcuna “sanzione” sul piano della regola del riparto dell’onere della prova”.
Né può utilmente farsi riferimento dovere di lealtà e probità processuale, sancito dall’art. 88 Cpcc.p.c., non esistendo, come detto, alcun obbligo della controparte di costituirsi nel giudizio.
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